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Ancora sul trattato di Lisbona e la pena di morte PDF Stampa E-mail
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Ancora sul trattato di Lisbona e la pena di morte
Pagina 2
 
giulietto-chiesa-web6.jpg
di Giulietto Chiesa - 30 giugno 2008 - Megachip
Dopo il mio articolo sul Trattato di Lisbona, successivo al referendum irlandese [1], ho ricevuto alcune lettere con richiesta di spiegazioni sul mio specifico riferimento al modo in cui, nel Trattato, si affronta la questione della pena di morte.


Anche a causa del modo semplificato, a rischio di deformazione, con cui la questione è stata trattata su diversi siti web, ritengo opportuno, anzi necessario – per ragioni di metodo e di sostanza – fornire a tutti i lettori una verifica circostanziata di tutte le fonti. Ne emergeranno molti importanti elementi di valutazione.

Il Trattato prevede la pensa di morte? Non esattamente. Anzi, alla lettera la esclude categoricamente. Prevede però che le forze dell'ordine possano legalmente uccidere un cittadino europeo, al di fuori di ogni regolare giudizio, in condizioni eccezionali, certo, ma la cui definizione è affidata a organi di Stato al di fuori di ogni possibile verifica giurisdizionale. Vediamo come stanno le cose.

Si deve partire dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani (d'ora in avanti CEDU) che fu scritta nel 1949 e fu approvata dal Consiglio d'Europa nel 1950. [2]

Si badi bene: dal Consiglio d'Europa, che è organizzazione diversa da quella che è oggi l'Unione Europea. [3]

L'art. 2 della CEDU suona così:

Par 1. Il diritto alla vita di ciascuno sarà protetto dalla legge. Nessuno sarà intenzionalmente privato della sua vita eccetto che in esecuzione di una sentenza di un tribunale che faccia seguito a una condanna che preveda legalmente quella pena.

Par. 2. La privazione della vita non sarà considerata una violazione di questo articolo quando essa risulti dall'uso della forza in condizioni assolutamente necessarie:

a) In difesa di una qualunque persona soggetta a violenza illegale;
b) Al fine di eseguire un arresto legale o di prevenire la fuga di una persona legalmente detenuta;
c) Nel corso di un'azione legale intrapresa per sedare una rivolta o una insurrezione.

Va tenuto conto dei fattori storici. Nel 1949 diversi paesi europei ancora prevedevano nella loro legislazione la pena di morte, e in alcuni casi la praticavano. Quel documento risente, evidentemente, delle condizioni dell'epoca.

Nel 1983 il Consiglio d?Europa (si faccia attenzione: non l'Unione Europea) approvò un protocollo aggiuntivo alla CEDU, il numero 6, che o oggi è stato ratificato da tutti i membri del Consiglio d'Europa eccetto dalla Russia [4]. Cosa dice questo protocollo n.6 (successivamente emendato dal protocollo n.11 il 1/11/1998, ma senza mutarne i caratteri originari) ? Ecco il testo:

Art.1 Abolizione della Pena di Morte.

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale peno, o giustiziato.

Art.2 Pena di Morte in tempo di guerra.

Uno Stato può introdurre la pensa di morte nella sua legislazione rispetto ad atti commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra; tale pena verrà applicata solo nei casi previsti dalla legge e in accordo con le sue norme (et alias).


 
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