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Antimafia Duemila

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Disegno di legge "LAZZATI"
Pagina 2
Pagina 3


"Centro Studi Regionale "Giuseppe LAZZATI"
Fondato da Dott. Romano De Grazia -- Magistrato della Suprema Corte di Cassazione
Presidente: Prof.ssa Nero Provengano
Sede reg.le: Lamezia Terme -- via Mario Paola n.1
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DISEGNO DI LEGGE "LAZZATI" AVENTE AD OGGETTO DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE PERSONE APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE E SOTTOPOSTE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
(Elaborato con la collaborazione dei prof. Luigi Fornari e Mario Albeto Ruffo, cattedra di Diritto Penale dell'università "Magna Grecia" di Catanzaro)


Art.1

Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.


Art. 2

Il sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art.1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.


Art. 3

Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque ani e non superiore a dieci e, se eletto, l'organo parlamentare di appartenenza ne dichiara la decadenza.
IL Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 commi 2,3 e 4 c.p. ed in caso di ineleggibilità la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l'esecuzione del provvedimento.


*********
APPUNTI ILLUSTRATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE "LAZZATI"

*********

1) Introduce il divieto di propaganda elettorale per le persone ritenute socialmente pericolose e sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di P.S., persone per le quali con legge n. 222 D.P.R. del 20 marzo 1967 (art. n. 2 e n. 3) è stata prevista la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo, "non sono elettori";

2) riguarda il fenomeno dell'inquinamento mafioso delle Istituzioni elettive (Comune, Provincie, Regione e Parlamento) al momento della competizione elettorale, con effetti devastanti per le Istituzioni (significativi i datti pubblicati sull'Espresso di dicembre 2005 : n. 64 i Consigli comunali sciolti per condizionamento mafioso in Campania - Camorra; n. 53 in Calabria - Ndrangheta; n. 36 in Sicilia - Mafia; n. 5 in Puglia - Sacra Corona Unita; quel che è più grave che il fenomeno si sta estendendo lungo la penisola, v. Nettuno, Ardea, Bardonecchia; ulteriore aggiornamento : Campania 72; Sicilia 46; Calabria 41; Puglia 7 (dati post da Lega autonomie));

3) il provvedimento di sospensione dell'attività di propaganda elettorale è inflitto con procedimento giurisdizionale e con il rispetto di tutte le garanzie difensive per la persona che è sottoposta a tale misura;

4) riguarda unicamente le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose sottoposte per tale ragione alla misura della sorveglianza speciale (lo sono la maggior parte dei mafiosi);

5) mira a privare le associazioni malavitose di un potere contrattuale di indubbio peso quale la raccolta del voto in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.


6) Lo strumento normativo proposto è più efficace della normativa allo stato vigente in quanto :

- lo scioglimento dell'assemblea elettiva è provvedimento generalizzato e per questo iniquo, penalizzando l'immagine dell'intera comunità e coloro che sono stati liberamente e democraticamente eletti;

- consente a forze dell'ordine e ad inquirenti di intervenire al momento della raccolta del consenso, evitando poi l'adozione del provvedimento dello scioglimento;

- fa riferimento al mero ed accertabile fatto dell'attività di propaganda da parte di persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa e per tale ragione sottoposta a misura di sorveglianza speciale, è pertanto più efficiente della normativa del voto di scambio, la cui concreta applicazione è condizionata dall'acquisizione della prova circa le ragioni e l'utilità reciproche che hanno indotto politico e malavitoso a raggiungere l'accordo elettorale, prova questa difficile da acquisire in materia di delitti di mafia e, comunque, generalmente, a volte acquisita a distanza di tempo, con nessuna incidenza, quindi, sulla competizione elettorale in occasione della quale il fatto è avvenuto.


Ulteriori precisazioni sul disegno di legge "Lazzati"


A) - Il Concetto di attività di propaganda elettorale non può fare assolutamente riferimento al singolo atto di esortazione al voto per un candidato o un simbolo, come da qualche parte pretestualmente si tenta di far credere.
Attività di propaganda comporta concettualmente una molteplicità di atti, con predisposizione a tal fine di persone e mezzi e cioè di una struttura elettorale;

B) - consegue che il sorvegliato speciale può svolgere "direttamente" cioè personalmente o "indirettamente" a mezzo di terze persone tale attività di propaganda e queste rispondono del reato a titolo di concorso ex art. 110 c.p.

C) - oltre alla sanzione penale, per il candidato sono previste ineleggibilità e decadenza, provvedimenti adottati a seguito di sentenza di condanna passata ingiudicata (in caso di ineleggibilità dal Tribunale precedete; in caso di decadenza dall'organo parlamentare di appartenenza del candidato eletto.

D) - Nel giudizio le regole sono quelle sancite dal codice di procedura penale ed è sempre la Pubblica Accusa che deve provare materialità storica del reato ed elemento psicologico, sicché non vale assolutamente l'ipotesi, pretestuosamente prospettata, di chi, per danneggiare un candidato o un simbolo, faccia rinvenire nella disponibilità del sorvegliato speciale o di un suo collaboratore, materiale elettorale appartenente a detto candidato.

In definitiva e per concludere la normativa proposta serve a colmare una lacuna del sistema ed eliminare un paradosso normativo, a costo zero per le Case dello Stato, come efficacemente messo in evidenza dal prof. Vittorio Grevi sul Corriere della Sera del 22 marzo1993 e del 15 ottobre 2006.

Il legislatore, con il D.P.R. n. 223 del 20 Marzo 1967 ha sancito, a seguito di accertamento di pericolosità, la sospensione (finché dura la misura) dell'esercizio di diritto di voto e di candidarsi alla persona sottoposta a sorveglianza speciale, però consente alla stessa, nel contempo, pur se in stato di pericolosità, di raccogliere il consenso per persone che per suo conto gestiscano all'interno delle Istituzioni elettive il malaffare. Disciplina questa illogica e contraddittoria, tanto più se si riflette che al mafioso non interessa entrare di persona nella Istituzione, bensì ha interesse contrario e cioè di servirsi di suoi rappresentanti (meglio se formalmente incensurati), procurando loro il consenso e avvalendosi all'uopo delle ramificazioni nella zona dell'associazione cui appartiene. Con effetti, come si è detto, devastanti per L'Istituzione.
Lo strumento proposto mira, pertanto, a recidere alle origini (al momento elettorale) questo intreccio perverso fra politica e malaffare, togliendo la politica ai delinquenti e la delinquenza ai politici di pochi scrupoli, a qualunque schieramento appartengano.

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