Dossier
Paolo Borsellino
Falcone: siamo corporativisti e poco professionali | Falcone: siamo corporativisti e poco professionali |
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Pagina 3 di 4 Che fare, allora, per porre rimedio a questa situazione che, oltre a mortificare la professionalità, isterilisce l'azione della magistratura e la rende non all'altezza dei gravosi compiti che la competono? Mi sembra da condividere la tesi che la crisi della giurisdizione sia direttamente collegabile alla attuale crisi della politica, e cioè alla incapacità della stessa di dominare una realtà sociale complessa, contraddittoria ed in continua e spesso tumultuosa trasformazione. Ciò determina inevitabilmente, come è stato autorevolmente osservato, la crisi del diritto, e cioè dello stesso concetto di norma giuridica come espressione fondamentale dell'azione statale, e la sua trasformazione in strumento provvisorio ed incompleto di soluzione dei conflitti, che dovranno poi trovare adeguata e concreta soluzione in sede applicativa. La scomparsa di una domanda di giustizia omogenea e compatta e la sua trasformazione in una serie di istanze, spesso contraddittorie e confliggenti e, tuttavia, parimenti tutelate dalla Costituzione (ad esempio, tutela dello sviluppo economico e tutela dell'ambiente; tutela dei lavoratori e tutela della libertà di circolazione), determina necessariamente la trasformazione del ruolo del giudice in garante, puntuale e rigoroso, dei valori solidaristici ed emancipatori della Costituzione. In questa fedeltà alla Costituzione consiste, a mio avviso, al di là delle specifiche professionalità del giudice la vera essenza della professionalità; professionalità che presuppone e si avvale della competenza tecnica, ma che non si esaurisce in essa, e che comporta un continuo e faticoso controllo della legalità, alla luce dei principi costituzionali. L'affermazione ricorrente di taluni settori della politica, circa la ormai completa attuazione della Costituzione, deve essere, dunque, nettamente respinta, i valori costituzionali sono quotidianamente posti in discussione, e non è senza significato che queste affermazioni di segno opposto siano divenute più insistenti in un periodo storico in cui è più acuta l'insofferenza di certi settori dell'economia e della politica avverso il controllo di legalità, che, pur tra mille contraddizioni ed inesperienze, è portato avanti dalla asfittica macchina giudiziaria. Se tutto ciò è vero, l'azione puramente difensiva dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, che corre il rischio di scadere in una difesa di privilegi inammissibili per uno Stato democratico, va trasformata in attività propulsiva e dinamica, per riaffermare in concreto il suo valore di strumento indispensabile per la tutela della legalità. E la professionalità del giudice in questa ottica, costituisce problema fondamentale. Occorre rendersi conto, infatti, che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura - come è dimostrato da quanto sta accadendo in questi giorni - rischia di essere gravemente compromessa se l'azione dei giudici non è assicurata da una robusta e responsabile professionalità al servizio del cittadino. Ora, certi automatismi di carriera e la pretesa inconfessata di considerare il magistrato - solo perché ha vinto il concorso di ammissione in carriera - come idoneo a svolgere qualsiasi funzione (una sorta di superuomo infallibile e incensurabile) sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa attualmente la magistratura. La inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbero provvedere il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli giudiziari, ha prodotto un livellamento dei valori della professionalità dei magistrati verso il basso. E qui non si tratta di auspicare il ritorno di anacronistici criteri elitari per la formazione professionale della magistratura, ma, molto più semplicemente ed umilmente, riconoscere che, attualmente, nel nostro Paese, in uno dei più difficili mestieri, quello del giudice, la formazione professionale è regolamentata in modo tale da non assicurare in modo efficiente il servizio-giustizia. In qualsiasi azienda è un criterio addirittura elementare quello secondo cui il personale va adeguatamente selezionato, formato professionalmente e, quindi, destinato a quegli impieghi in cui le sue specifiche attitudini e professionalità possono essere maggiormente utili. Per quanto concerne il servizio-giustizia, invece, questi concetti spesso non vengono tenuti in adeguata considerazione; eppure, se vige anche nella materia il principio della adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini perseguiti, non si riesce a comprendere come si possa prescindere dalla idoneità professionale del personale, che è chiamato in concreto ad assicurare il controllo di legalità, nel modo più efficiente e, nel contempo, più rispettoso dei diritti del cittadino. Al riguardo, un severissimo banco di prova sarà l'introduzione di quella autentica conquista di civiltà che è il nuovo codice di procedura penale. Si afferma, infatti, fondatamente, che la riforma avrà esito positivo se, oltre alle indispensabili strutture materiali,vi sarà il necessario adeguamento delle “strutture mentali” di coloro, principalmente magistrati ed avvocati, che sono chiamati a rendere realtà viva ed operante un modello di processo che appare coerente e convincente soprattutto sotto il profilo della tutela delle libertà del singolo, ma che rappresenta una svolta radicale rispetto ai principi ed alle prassi precedenti della giustizia penale. Per quanto concerne la magistratura, si respira il clima di preoccupazione e, nello stesso tempo, di eccitazione e di tensione morale caratteristico dei momenti più importanti della nostra giovane democrazia. Segno, questo, che, nonostante i guasti provocati dalla degenerazione della vita associativa e dagli attacchi indiscriminati contro di essa, la magistratura è ancora un corposano e autenticamente democratico. E sono sicuro che i magistrati faranno per intero il loro dovere per consentire alla riforma di avere completa e rapida attuazione. Ma ciò non deve valere a sottovalutare che le strutture organizzative e la stessa formazione professionale dei magistrati necessitano urgentemente di un ripensamento e di una rielaborazione per renderle adeguate alla riforma. E, soprattutto, va tenuto ben presente che la nuova struttura del processo penale, di tipo dispositivo, imporrà sostanziali modifiche nella formazione professionale del pubblico ministero rispetto a quella del giudice. Si ha un bel dire quando si afferma che il nuovo processo penale italiano è un tertium genus rispetto ai modelli di tipo accusatorio ed inquisitorio, e che il nuovo pubblico ministero dovrà, comunque, ispirarsi alla deontologia e alle strutture mentali del magistrato. Se non si terrà conto, infatti, che la connotazione come parte del pubblico ministero e la sua maggiore incisività nella ricerca e nella formazione della prova richiedono inesorabilmente una sua specifica professionalità, che lo differenzia necessariamente dalla figura del giudice (di cui correlativamente è stata accentuata la terzietà), si correrà il rischio concreto di formare dei pubblici ministeri professionalmente poco idonei e, quindi, di non assicurare un efficace funzionamento della giustizia penale. Non si tratta di esprimere preferenze o timori per un pubblico ministero dipendente dall'esecutivo o per carriere separate all'interno della magistratura; anche se su questi temi ci si dovrà confrontare al più presto con mente scevra da preconcetti per elaborare e proporre le scelte ritenute più idonee. Si tratta, invece, di prendere atto responsabilmente che le attitudini ed i compiti specifici del pubblico ministero, richiesti dal nuovo modello di processo penale, comportano una sua specifica formazione professionale, che coincide solo in parte con quella del giudice e che anzi, in punti qualificanti, ne diverge nettamente. Una prima significativa indicazione in questo ordine di idee è data dal nuovo testo dell'art. 190 dell'ordinamento giudiziario introdotto dal d.p.r. 22.9.1988 n.449, che, pur ribadendo la unificazione della magistratura nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, ne stabilisce la distinzione relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti, e prevede che, per il passaggio di funzioni, occorre che il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario, abbia accertatola sussistenza di attitudini alle nuove funzioni. Forse sarebbe stato meglio, a mio avviso, prevedere, fin dall'inizio, anche mantenendo ferma l'unicità del tirocinio, un meccanismo idoneo, nella scelta della sede, ad assicurare la copertura dei posti senza automatismi e sulla base delle accertate attitudini dei neomagistrati alle specifiche funzioni; ma, probabilmente, l'introduzione di una siffatta normativa avrebbe ecceduto i limiti della delega. E non si può negare che, attualmente, può essere problematico, in determinati casi, l'accertamento delle attitudini alle diverse funzioni. Ma è importante che finalmente si cominci a comprendere che il concetto di professionalità non è un criterio astratto, ma un principio che va verificato ed applicato in concreto, sulla base delle specifiche attitudini ed esperienze professionali del magistrato. |
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Pietro Saitta - 9 novembre 2008
Anni cinquanta: il petrolio affiora in Sicilia e le popolazioni accolgono tripudianti l’arrivo degli stabilimenti petrolchimici.
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