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Ibridi connubi tra mafia, poteri extraistituzionali e settori devianti dello Stato PDF Stampa E-mail
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Ibridi connubi tra mafia, poteri extraistituzionali e settori devianti dello Stato
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Per stabilire, dunque, se è opportuna (posto che sulla sua giuridica possibilità non credo vi siano contrasti) la introduzione delle norme premiali nel nostro ordinamento giuridico, altre sono le considerazioni su cui far leva. Anzitutto, occorre riflettere sulla attuale condizione processuale dei cosiddetti pentiti. A parte specifiche e ben limitate situazioni in cui è codificato un consistente sconto di pena per il dissociato che collabori per l’individuazione o la cattura dei complici (come è previsto, ad esempio, dall’art. 630 del codice penale, con le modificazioni apportate dalla legge n. 894 del 30 dicembre 1980, in tema di sequestri di persona), bisogna riconoscere che il nostro ordinamento non incentiva in alcun modo la collaborazione con la giustizia da parte degli imputati.
Certamente non costituisce rimedio sufficiente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a tacer d’altro, poiché, per la discrezionalità della loro applicazione, trattasi di un rimedio troppo aleatorio e modesto e, per giunta, troppo inflazionato. Infatti, nella pratica giudiziaria, mentre le attenuanti generiche sono spesso riconosciute ai colpevoli di efferati delitti che hanno ostinatamente negato le loro responsabilità nonostante l’evidenza delle prove a carico, non sono mancate le pronunce, anche della Suprema Corte, che ne hanno ritenuto legittimo il diniego al reo confesso perché potrebbe trattarsi di una condotta processuale non ispirata a “sincero pentimento”.
Va rilevato, poi, che molto spesso le rivelazioni dei “pentiti” - in un sistema giuridico che giustamente riconosce all’imputato il diritto di non rispondere - hanno consentito l’accertamento anche a loro carico di reati di cui ben difficilmente sarebbero stati identificati gli autori per altra via. Inoltre, a causa delle connessioni e delle articolazioni esistenti nell’ambito della criminalità organizzata, è pressoché inevitabile il proliferare, proprio per effetto delle loro propalazioni, in diverse sedi giudiziarie, di procedimenti penali a loro carico che, altrimenti, non sarebbero stati certamente instaurati e dei quali, molto spesso, è impossibile procedere alla riunione. Inoltre, mentre tanto si discute sulla opportunità della introduzione della legislazione premiale, non è infrequente che il ”pentito”, pur quando ne viene riconosciuta l’attendibilità, subisca un trattamento, in termini di pena, deteriore rispetto ai correi da lui accusati che, invece, nonostante il loro atteggiamento processuale improntato al negativismo, vengono condannati a pene più miti. Si
direbbe, quasi, che - a livello inconscio - operi anche fra i giudici un meccanismo di rifiuto e di ripulsa nei confronti del delatore o, per meglio dire, dell’“infame”.
Quando, poi, si tratti di organizzazioni criminali che operano a livello internazionale, il problema del trattamento processuale del “pentito” si complica a causa dell’esistenza di ordinamenti giuridici che prevedono un trattamento di favore - e perfino la non punibilità - per coloro che collaborano con la giustizia. Accade, dunque, che lo stesso imputato, il quale in altri Paesi decide di collaborare con la giustizia in considerazione di una legislazione che prevede effetti favorevoli a tale comportamento processuale, assuma un diverso atteggiamento nei confronti della giustizia italiana e che la collaborazione giudiziaria con diversi Paesi subisca pesanti intralci per le difficoltà di armonizzare operativamente sistemi giuridici ispirati a principi molto diversi tra loro anche nella materia in esame. Ed infine non va dimenticato che - in un clima generale di perplessità o addirittura chiaramente ostile nei confronti del fenomeno del pentitismo - spesso chi collabora con la giustizia deve subire anche la rappresaglia degli avversari che non esitano ad uccidere con ferocia belluina i congiunti, mentre l’ordinamento non prevede possibilità d’interventi codificati che valgano, quanto meno, a rendere più difficili queste vili aggressioni.
In queste condizioni è fin troppo facile prevedere che, senza un intervento legislativo che preveda effetti favorevoli per il “pentito”, il fenomeno della collaborazione con la giustizia degli imputati è destinato ad esaurirsi in breve tempo. Se è questo che si vuole e se si ritiene che, di fronte ad una criminalità organizzata dilagante e sempre più minacciosa, lo strumento del pentitismo non rappresenti un utile mezzo di indagini istruttorie, occorre che lo si dica chiaramente affinché, per lo meno, non si ingenerino illusioni o aspettative in coloro che, sia pure per mero tornaconto personale, avevano ritenuto ingenuamente che il loro contributo all’accertamento di gravissimi crimini sarebbe stato apprezzato, prima o poi, dal Paese. Per quanto mi riguarda, debbo esprimere il mio avviso favorevole alla introduzione di una legislazione premiale che sancisca, a determinate condizioni, specifici benefici, in termini di pena e di altri effetti processuali, a favore di chi collabora con la giustizia.
Le obiezioni più ricorrenti sono ben note e, a mio parere, non convincenti. Si sostiene talora che lo Stato, attraverso le dichiarazioni dei “pentiti”, viene strumentalizzato da costoro per la consumazione di sottili vendette personali, ma si dimentica che uno degli specifici compiti statuali è quello di sostituire alla vendetta la giustizia, impedendo che i cittadini ricorrano alla violenza. Inoltre, il fatto che, per la prima volta, autorevoli membri di organizzazioni criminali, che hanno sempre ritenuto disonorevole il ricorso all’autorità statuale, abbiano deciso di affidare allo Stato, implicitamente riconoscendone l’autorità, l’appagamento della loro sete di vendetta, lungi dal far gridare allo scandalo, dovrebbe far ritenere positivo questo fenomeno quale chiara espressione del declinare della tradizionale omertà.
Anche il timore che il pentitismo possa costituire una pericolosa ed illusoria scorciatoia nella via dell’accertamento della verità è, a mio avviso, infondato. Non si nega che talora non sia stato esercitato il necessario, rigoroso vaglio critico sulle dichiarazioni dei pentiti, e che le stesse siano da considerare, per ovvi motivi, delle fonti di prova sospette. Ma non mi sento di condividere le affermazioni di chi ne afferma l’inutilità o addirittura la dannosità per le indagini. Se ciò fosse vero, si dovrebbe ritenere che nei Paesi – come, ad esempio, gli Stati Uniti d’America - in cui la legislazione premiale è in vigore da tempo, gli organismi repressivi non siano particolarmente efficienti, mentre è vero esattamente il contrario. Il problema della efficienza non viene, dunque toccato dalla legislazione premiale, ma ci riconduce, ancora una volta alla professionalità di polizia e di magistratura, necessaria in tema di criminalità organizzata più che in altri settori. Ma l’argomento ci porterebbe troppo lontano ed i ristretti limiti temporali di un intervento non consentono di esaminarlo approfonditamente. Qui basterà ricordare che la dichiarazione del “pentito” è solo uno dei tanti mezzi a disposizione del magistrato inquirente, e che l’esito positivo di un’indagine giudiziaria dipende dall’uso sapiente dei mezzi più appropriati, per cui le ammissioni e le chiamate in correità debbono costituire orientativamente conferma di risultati probatori acquisiti aliunde o spunto per ulteriori indagini.

 
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