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Ibridi connubi tra mafia, poteri extraistituzionali e settori devianti dello Stato PDF Stampa E-mail
Indice articolo
Ibridi connubi tra mafia, poteri extraistituzionali e settori devianti dello Stato
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Pagina 3

falcone1.jpgdi Giovanni Falcone

 

 

 

 

Come ebbe a ricordare l’egregio collega Scotti, in un recente incontro di studio, Jhering così scrisse in un suo notissimo libro: “Un giorno i giuristi torneranno ad occuparsi del diritto premiale e lo faranno quando, spinti dalle necessità pragmatiche, riusciranno a riportare la materia premiale nel diritto, cioè al di fuori della mera facoltà e dell’arbitrio, costringendole in regole ben precise non tanto nell’interesse dell’aspirante a un premio ma nell’interesse superiore della collettività”. Bene, questo convegno sulla legislazione premiale - il cui valore scientifico è documentato dall’altissima qualità delle relazioni - sembra proprio avverare la profezia di Jhering e costituisce il segno che finalmente si sta per imboccare la strada giusta per portare a soluzione problemi di grande interesse nella strategia complessiva della lotta alla criminalità organizzata. Finora - secondo un costume purtroppo tipico del nostro Paese - il fenomeno del pentitismo, specie nell’ambito della criminalità organizzata non caratterizzata politicamente, è stato vissuto in modo troppo emozionale e concitato; e le polemiche, sterili e spesso ingiustificate, hanno creato un clima certamente non favorevole per un dibattito approfondito - e soprattutto sereno. Cercherò in questo mio breve intervento di ispirarmi a criteri di assoluta obiettività, i soli dai quali possono scaturire adeguate e ponderate soluzioni, esponendo soltanto i risultati di riflessioni maturate nel corso di una lunga e difficile esperienza giudiziaria, e cercando di sfrondarli da ogni considerazione meramente soggettiva.
Per lunghi anni abbiamo tollerato quasi con indifferenza che la criminalità organizzata raggiungesse in Italia livelli assolutamente intollerabili per qualsiasi convivenza civile sino a costituire un gravissimo pericolo per la stessa stabilità delle istituzioni democratiche. Le istruttorie tuttora in corso in diverse sedi giudiziarie stanno portando alla luce realtà estremamente inquietanti e particolarmente complesse, fatte di ibridi connubi fra criminalità organizzata, centri di poteri extraistituzionali e settori devianti dello Stato, che hanno la responsabilità di avere tentato ad un certo punto perfino di condizionare il libero svolgimento della democrazia e di avere ispirato crimini efferati. Era scontata nell’opinione pubblica la inefficienza di polizia e magistratura - accomunate in una generale e qualunquistica valutazione negativa -, e il mitico strapotere della mafia e delle organizzazioni similari costituiva un comodo alibi, bisogna riconoscerlo, per gravi comportamenti omissivi di tanti organismi statuali. Le uccisioni, sempre più frequenti, di malavitosi, non di rado venivano ritenute - tanto ipocritamente quanto fallacemente - un fatto non dannoso per la società, perché, in siffatta maniera, si eliminavano pericolosi delinquenti; e si è perfino tollerato che, in una città come Palermo, venissero progressivamente assassinati tutti i massimi vertici delle istituzioni; fatto, questo, unico al mondo. Quando un intensificato impegno ed una migliore professionalità di settori di polizia e magistratura hanno gradualmente consentito risultati sempre più incisivi nella repressione della criminalità organizzata, ha cominciato a manifestarsi, anche in questo settore, il fenomeno del cosiddetto “pentitismo”. Soltanto, infatti, quando lo Stato nel suo complesso ha mostrato di “voler far sul serio” ed è apparso più credibile anche agli occhi della stessa criminalità, sono intervenute le prime dissociazioni e la formale collaborazione degli imputati con la giustizia, che finalmente infrangeva il mito dell’omertà, uno dei principali ostacoli per il raggiungimento di concreti risultati.
A questo punto, un osservatore ingenuo avrebbe pensato che si sarebbe cercato in tutti i modi di favorire un fenomeno che costituisce, come suol dirsi, una vera e propria mina vagante che viene ad incrinare la coesione e la impermeabilità delle organizzazioni criminose alle indagini giudiziarie. Ma per gli “addetti ai lavori” era fin troppo agevole prevedere che il pentitismo nella criminalità comune avrebbe provocato reazioni violente, e che si sarebbe tentato di ostacolarlo, utilizzando e strumentalizzando indubbi inconvenienti e pericoli e, in particolare, gli inevitabili errori che sarebbero stati commessi dagli inquirenti di fronte a situazioni indubbiamente nuove, quanto meno per le loro dimensioni. E non è mancato chi, guardando con malcelata nostalgia il tempo in cui vi era soltanto l’anonimo confidente della polizia, ha espresso un giudizio totalmente negativo sul fenomeno del pentitismo. Ora, se non può dubitarsi della perdurante e innegabile utilità del confidente, da un lato deve auspicarsi una migliore regolamentazione giuridica di questo istituto - in conformità, per altro a quanto avviene nei Paesi più civili - ed in modo da evitare possibili arbitri e coperture da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria. Dall’altro, deve sottolinearsi che il fenomeno del pentitismo ha ragioni ben diverse e ben diverso peso processuale.
Mentre l’anonimo delatore rimane nell’ombra continuando ad operare nell’ambiente della malavita, da cui attinge le notizie che poi fornisce - spesso in modo incompleto ed interessato - alla polizia, il “pentito” riferisce espressamente ed in atti processuali quanto a sua conoscenza sul mondo del crimine, e le sue confessioni e chiamate in correità debbono affrontare il vaglio del giudizio, come qualsivoglia mezzo di prova. Basta riflettere su questa profonda differenza fra il “pentito” ed il confidente per rendersi conto come siano infondate le preoccupazioni di chi teme che una legislazione premiale possa agevolare condotte meramente strumentali del “pentito”, indotto alla collaborazione non da sincero pentimento, ma solo dalla prospettiva di subire il minor danno dal processo a suo carico senza troncare i legami cogli ambienti criminali. E’ sufficiente rilevare, infatti, che - a prescindere dalle vere ragioni del suo comportamento processuale, che possono essere le più svariate e perfino poco commendevoli – il “pentito” ben difficilmente potrà mai rientrare, per intuitive ragioni, nel circuito della criminalità, e cioè nello stesso ambiente di cui fanno parte i soggetti di cui ha denunciato, in modo eclatante, i misfatti. E’ da escludere, quindi, a mio parere, l’esistenza di un concreto pericolo che la legislazione premiale costituisca incentivazione della pericolosità sociale dei soggetti che hanno collaborato con la giustizia. Peraltro la esperienza di quei Paesi in cui da tempo esistono tali norme dimostra l’inconsistenza di prognosi allarmistiche di questo tipo.


 
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    Calcestruzzi spa. Le dichiarazioni di Siino su Pesenti.
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    La nascita della seconda Repubblica sul sangue di Falcone e Borsellino

    Il 19 luglio 1992, a cinquantasette giorni di distanza dalla strage di Capaci, veniva assassinato a Palermo, in via D’Amelio, il giudice Paolo Borsellino e con lui gli agenti della sua scorta.

    Il 20 luglio 1992 nasceva la Seconda Repubblica di questo nostro Paese, basata sulla corruzione, sulle mafie, sulla violenza, sul dominio, sulla prevaricazione, sulla ricchezza illecita, sul razzismo e sulla xenofobia.

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