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Pentiti, cardine fondamentale del processo accusatorio PDF Stampa E-mail
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Pentiti, cardine fondamentale del processo accusatorio
Pagina 2
Pagina 3

falcone1.jpgdi Giovanni Falcone

 

 

 

 

Nel 1980, partecipando ad un incontro di studio tra magistrati, potei notare che anche fra i colleghi era diffusa la convinzione che i “pentiti>, a differenza di quanto era accaduto per il terrorismo, non sarebbero stati strumento efficace di lotta al crimine organizzato. Era comune opinione, infatti, che un mafioso che parla “o è pazzo o è morto”, con ciò intendendosi dire che, qualora la mafia non avesse ritenuto di intervenire, subito e radicalmente, eliminando chi avesse violato la “legge del silenzio”, l’incauto collaboratore sarebbe stato neutralizzato in sede giudiziaria venendo dichiarato insano di mente e, quindi, del tutto inattendibile. Purtroppo, erano già avvenuti allora casi eclatanti di collaborazione di mafiosi, i quali avevano ottenuto l’unico risultato di essere dichiarati seminfermi di mente e condannati per i delitti che avevano confessato. Ma non mi sembrava coretto, in una materia tanto delicata, abbandonarsi a superficiali generalizzazioni e alle solite idee preconcette e folcloristiche sulla mafia. Gli anni successivi all’80 si sono dati carico di smentire tali convinzioni, ma la magistratura e le forze di polizia, prive di specifiche esperienze, non sono state in grado, a mio avviso, di affrontare in maniera adeguata il fenomeno del pentitismo, che si è rivelato di proporzioni molto più ampie di quanto si potesse nemmeno lontanamente immaginare. I risultati non potevano che essere complessivamente deludenti e talora autenticamente drammatici; in ogni caso, hanno gravemente offuscato l’immagine della giustizia penale. Il resto è stato compiuto dalla spietatezza delle organizzazioni criminali, che hanno annegato in un bagno di sangue ogni velleità di potenziali ulteriori collaboratori. E questo è il quadro attuale, in un momento in cui le difficoltà applicative del nuovo processo penale si coniugano con una ripresa particolarmente virulenta delle manifestazioni più allarmanti della criminalità organizzata; anzi, secondo taluni, le disfunzioni dell’esercizio del magistero penale ne sarebbero la causa principale. Questo, a mio avviso, è uno snodo fondamentale sul quale bisogna avere le idee chiare. E dico subito che, se l’insoddisfacente funzionamento complessivo della repressione penale costituisce elemento gravemente disincentivante di possibili collaborazioni, era e rimane un grave errore l’idea che la riforma del processo penale avrebbe potuto, da sola, costituire elemento decisivo per rimettere in moto la macchina della giustizia penale, ormai quasi sul punto di fermarsi.
Non spetta a me avanzare, in questa sede, alcuna diagnosi sulle cause dell’insufficiente decollo del nuovo processo penale. Ma mi sia consentito di affermare che, fino a quando non si comprenderà che quella del processo penale è solo una parte della riforma complessiva del sistema della giustizia penale, significativi passi in avanti verso la soluzione della crisi della giustizia non se ne faranno. Dopo un’elaborazione ultraquarantennale, è entrato in vigore un nuovo processo penale, di tipo accusatorio, ispirato a princìpi fissati da una legge delega votata pressoché all’unanimità dal Parlamento della Repubblica. Mi domando, allora, se sia conforme allo stato di diritto continuare a discutere del nuovo processo penale come se fosse ancora allo stadio di progetto e non invece una legge dello Stato da osservare e da fare osservare. E mi domando ancora se questo singolare atteggiamento non sia alla base del fatto che tuttora nemmeno in sede legislativa i princìpi ispiratori del nuovo codice vengono tenuti presenti fino in fondo.
Il tema del pentitismo costituisce, a mio avviso, conferma di tali considerazioni. Il “teste della Corona”, e cioè il testimone d’accusa, costituisce cardine fondamentale del processo accusatorio, com’è dimostrato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni in cui tale tipo di processo è vigente da secoli. E’ evidente, infatti, che un processo, ispirato all’oralità e all’immediatezza dell’acquisizione della prova nel dibattimento, deve necessariamente privilegiare i mezzi di prova più direttamente rappresentativi, come la testimonianza e la chiamata in correità. Ecco, quindi, che nei processi di criminalità organizzata, le dichiarazioni dei “pentiti” acquistano un rilievo forse maggiore di quello che avevano nel vecchio rito, anche se ovviamente non costituiscono mezzo di prova unico e indispensabile. Ed allora, spenti i riflettori sul pentitismo e smorzato l’approccio passionale a tali temi, è tempo ormai di una pacata riflessione critica sulla passata esperienza; riflessione questa assolutamente indispensabile per evitare il ripetersi nel futuro di errori perniciosi per la stessa credibilità delle istituzioni. Senza alcuna pretesa di essere esauriente, tenterò di enucleare quelle che, a mio avviso, sono state le cause principali di questa sconfitta dello Stato; cause in parte emergenti da quanto fin qui detto. Una delle ragioni principali – se non la principale – va individuata nell’assoluta mancanza di esperienza da parte di magistrati e forze dell’ordine. Vi erano stati, è vero, i “pentiti” nel settore del terrorismo politico, ma si era trattato di un fenomeno circoscritto, di natura assolutamente diversa rispetto alla criminalità comune, i problemi della quale non avevano costituito oggetto di sufficiente e generalizzata riflessione rimanendo riservati ad una ristretta élite di addetti ai lavori, che non sono stati impiegati, poi, se non in minima parte, nelle indagini sulla criminalità organizzata. Non c'è da meravigliarsi, dunque, se, dopo tanti decenni di inutile attesa di informazioni, la copiosa massa di notizie da parte di tanti “pentiti” contemporaneamente abbia provocato negli inquirenti lo stesso effetto di una improvvisa e abbondante bevuta per chi da tempo soffre la sete. Gli inquirenti erano abituati soltanto alle parziali, e scarsamente utili, informazioni che, in via assolutamente riservata, venivano fornite dai soliti confidenti, sempre più spesso eliminati da mafia e dalle organizzazioni similari; oppure alle distorte notizie fornite dagli stessi mafiosi che, in siffatta maniera, utilizzavano le forze di polizia come strumento per le loro lotte intestine. Valgano, per tutte, le informazioni rese nel ‘78 ad un valoroso ufficiale dei carabinieri dal noto mafioso Giuseppe Di Cristina, che sperava invano di sopravvivere indirizzando le indagini dell’Arma contro i suoi avversari e, cioè, i corleonesi e i loro alleati. A cominciare dall’81, però, lotte fratricide di inusuale ferocia hanno sconquassato le maggiori organizzazioni criminali italiane, inducendo alcuni personaggi di spicco ad affidare allo Stato la punizione degli avversari e, al contempo, la speranza di salvezza di sé stessi e dei loro cari. Si è trattato, quindi, di un fenomeno spontaneo che imponeva, in una prospettiva di tempi molto lunghi, l’adozione di efficaci misure di protezione dei “pentiti” e dei loro familiari e, sul piano giudiziario, di strumenti di indagini efficaci, per ricercare i necessari riscontri delle numerosissime informazioni fornite dai “pentiti”. Una tale risposta istituzionale è avvenuta solo in parte, anche perché si è operato – e con ciò si passa ad un’altra serie di ragioni dell’insufficiente resa dei “pentiti” sul piano processuale – in un sistema giudiziario che per la sua anelasticità non ha favorito la dissociazione e la collaborazione.


 
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