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Pentiti, cardine fondamentale del processo accusatorio PDF Stampa E-mail
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Pentiti, cardine fondamentale del processo accusatorio
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Diversa, invece, appare la normativa premiale prevista dall’art. 8 del d.l. n. 152 del maggio ‘91 che prevede riduzione di pena “per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione e cattura degli autori del reato”. Ecco che questa attenuante è prevista in modo totalmente diverso rispetto a quella riguardante la legge sugli stupefacenti. Dunque, sembrerebbe che, almeno per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti, e cioè una delle attività più lucrose e più importanti della mafia e delle organizzazioni similari, che sia stata privilegiata, ai fini della normativa premiale soltanto la collaborazione con le forze di polizia, per cui ben difficilmente, a mio avviso, la chiamata in correità, da sola, in questa materia, potrà essere ritenuta sufficiente ai fini della concessione delle attenuanti in questione. E questo è un bel guaio. Più organica mi sembra, invece, come ho già detto, la normativa premiale prevista dal d.l. 152 per i reati a matrice mafiosa, che prevede anche, fra l’altro, diversi meccanismi per assicurare l’attendibilità del pentito, compreso l’aumento di pena per il delitto di calunnia e la revisione della sentenza per eliminare i benefici di pena derivanti da dichiarazioni false o reticenti. E’ proprio sul reticenti che vorrei richiamarmi e vorrei richiamare l’attenzione per sottolineare che è stato introdotto un principio da tempo in uso negli ordinamenti anglosassoni, che mi sembra molto importante e di indiscutibile moralità per il trattamento premiale dei pentiti; quello secondo cui la decisione di collaborare deve essere totale e senza riserve, per cui non è consentito, non può essere consentito, al collaboratore di graduare l’intensità della sua collaborazione o tacere, anche solo in parte, fatti decisivi per la ricostruzione delle vicende criminose di cui è a conoscenza. Con ciò, io credo, possa dirsi superata una delle maggiori obiezioni alla previsione di un trattamento premiale: quella secondo cui i collaboratori sceglierebbero chi accusare e quali reati riferire alla giustizia. In siffatta maniera, viene chiarito – e mi auguro definitivamente – che tale comportamento non è consentito e comporta la perdita dei benefici già concessi. Si deve osservare, però, che la previsione di un’attenuante generale è insufficiente, com’è stato osservato più volte in tanti convegni e in tanti incontri. E’ stato previsto, infatti, esclusivamente il del correo che, nel corso del procedimento penale a suo carico, contribuisce in modo decisivo alla ricostruzione dei fatti, non esclusa l’indicazione dei correi. Ma questa – se forse è la situazione più frequente – non è certamente l’unica ipotesi di collaborazione con la giustizia che si verifica nella prassi. Non è rara, infatti, la possibilità di ottenere la collaborazione da parte di chi è stato condannato con sentenza ormai definitiva, e quindi questa attenuante non potrebbe giocare, né è da escludere che la collaborazione possa essere ottenuta da condannati definitivi anche su fatti criminosi da essi conosciuti, ma a cui sono rimasti estranei. Queste ipotesi di collaborazione, che attualmente restano fuori dalla previsione premiale, potrebbero essere adeguatamente incentivate, a mio avviso, mediante un intervento sulla esecuzione della pena, ma, almeno allo stato, rimangono fuori da qualsiasi ipotesi di trattamento più favorevole. Ma l’aspetto maggiormente negativo, lo ripeto, dell’attuale legislazione sui pentiti riguarda la previsione di trattamenti premiali inadeguati per i reati riguardanti gli stupefacenti; ciò a mio avviso, costituirà un serio ostacolo all’incentivazione delle collaborazioni. Si tenga presente che tali reati sono fra quelli più frequentemente commessi, per adesso, da appartenenti ad associazioni criminose di stampo mafioso per cui, se si considera l’obbligo già ricordato fra l’altro di integrale collaborazione pena l’inapplicabilità dei benefici, vi è il pericolo che questa incongruenza possa pregiudicare un gran numero di possibili collaborazioni. Le norme a protezione dei pentiti, poi, anziché costituire, come sarebbe stato logico, corpo unico con quelle premiali, sono inserite, stranamente, nella normativa, la legge del marzo ’91 n. 82, che riguarda nuove misure in tema di sequestri di persona a scopi di estorsione. Non vi è dubbio che, a prescindere dalla richiamata stranezza, il provvedimento legislativo costituisce il primo serio tentativo di affrontare specificamente ed organicamente il problema della protezione dei pentiti e, come tale, va salutato con favore, data la sua rispondenza ad esigenze largamente sentite fra gli operatori giudiziari. Per valutare, però, la bontà delle soluzioni adottate, mi sembra opportuno confrontarle con quanto emerge dalla esperienza giudiziaria, anche di altri Paesi, tenendo ben presente, comunque, la necessità di evitare, da un lato, gli errori del passato e dall’altro che certe soluzioni possano interferire con princìpi costituzionalmente protetti, come, ad esempio, quello dell’uguaglianza, dell’obbligatorietà dell’azione penale, di indipendenza e autonomia della magistratura. Princìpi che, vertendosi in tema di lotta alla criminalità organizzata, meritano considerazioni, a mio avviso, ancora più attente. Bene, mi sembra evidente, anzitutto, che la protezione, ma non soltanto dei pentiti, bensì di qualsiasi teste che si trovi esposto a pericolo, debba rispondere a criteri obiettivi e predeterminati, per evitare che scelte contingenti o arbitrarie possano influire sui risultati delle inchieste giudiziarie, privilegiandone alcune a scapito di altre. Ed è assolutamente indispensabile anche che la individuazione di tali criteri venga affidata a un organismo centrale, preferibilmente collegiale, che stabilisca i criteri e le scale di priorità per la protezione e ne valuti la sussistenza nei singoli casi, dandone contezza. La legge italiana sulla protezione dei pentiti ha seguito questa via, ma talune soluzioni lasciano perplesso. La stessa composizione della commissione per i pentiti – presieduta da un sottosegretario all’interno, e di cui fanno parte ben cinque funzionari ed ufficiali ed esperti nel settore, ma solo due magistrati – lascia chiaramente intendere che, al di là della sicura buona fede e correttezza dei singoli, saranno preminenti nei casi concreti le scelte, anche economiche, di strategia giudiziaria dell’amministrazione con l’inevitabile condizionamento dell’autorità giudiziaria e con buona pace delle solenni affermazioni della legge delega e del nuovo codice di rito penale, secondo cui il centro propulsore del nuovo processo – quello cui spetta il potere di direzione effettiva delle indagini – è il pubblico ministero. A scanso di equivoci, vorrei precisare che non penso affatto che la commissione possa essere usata come un mezzo indiretto di condizionamento dell’azione del pubblico ministero, intendo riaffermare soltanto che le scelte legislative effettuate nella materia mi sembrano distoniche rispetto all’impianto del nuovo processo. Altro punto della legge di notevole importanza è quello relativo all’attuazione del programma di protezione, e secondo quanto si legge all’art. 14, sarà affidato ad un organismo denominato Servizio centrale di protezione ed inserito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. La concreta esecuzione delle misure di protezione è forse una delle questioni più importanti della complessa problematica riguardante i pentiti, ed è stata riservata alla pubblica sicurezza. Mi sembra singolare la mancanza di qualsiasi previsione di specifiche normative per un intervento da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, specie se si considera che molto spesso i pentiti devono trascorrere lunghi periodi in detenzione. E’ essenziale che vengano acquisite al più presto quelle professionalità comunque nella protezione dei pentiti che in alcuni Paesi stranieri (ad esempio negli Usa), hanno consentito ad analoghi servizi di poter vantare, con orgoglio, i risultati eccezionalmente positivi dei servizi di protezione; il che, almeno finora, non è accaduto in Italia, in presenza di una protezione prestata finora in modo artigianale e spesso dagli stessi organismi preposti alle indagini, così provocando pericolose commistioni fra attività aventi natura e fini diversi o, peggio, interferenze nel comportamento processuale del pentito. Non sembra superfluo sottolineare l’esigenza che vengano tenuti assolutamente distinti il personale addetto alle indagini e quello preposto alla protezione, per evitare anche il sospetto di qualsiasi possibilità di inquinamento  delle prove. Se una conclusione posso trarre da questo mio discorso fin troppo lungo, è che lo stesso legislatore contraddice  nei fatti, in un settore essenziale come quello della protezione dei pentiti, le scelte di fondo del nuovo rito accusatorio. In particolare, viene rimesso in discussione quello che appare il principio cardine, e al tempo stesso garanzia di legalità democratica, e cioè la preminenza effettiva del pubblico ministero che, appunto perché restituito senza equivoci al ruolo di parte del nuovo processo, deve dismettere ogni potere giurisdizionale, ma deve potere attuare senza condizionamenti esterni non controllabili le scelte opportune di strategia giudiziaria. Io credo che l’indipendenza e l’autonomia effettiva del pubblico ministero debbano essere obiettivo di chi ha veramente a cuore questi valori, senza accontentarsi di solenni affermazioni rituali e di principio che, poi, vengono contraddette nella pratica.
(15 giugno 1991, San Remo. Intervento di Giovanni Falcone al III Convegno nazionale di diritto e procedura penale dal titolo “Il sistema penale tra riforma e controriforma”).

Giovanni Falcone


Articolo pubblicato sul numero di ANTIMAFIAduemila maggio 2002



 
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