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Assolto perché colpevole | Assolto perché colpevole |
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Pronta la richiesta d’appello di Monica Centofante Per sette anni presidente del Consiglio, per trentanove ministro della Repubblica, per un quarantennio alla guida di coalizioni di centrodestra, centrosinistra e di governi di solidarietà nazionale oltreché rappresentante su scala internazionale del nostro Paese in qualità di statista: è stato sicuramente l’uomo politico più discusso d’Italia e per molti anni il più martirizzato, non ce ne voglia il povero Berlusconi, da parte di quella magistratura e di quell’opinione pubblica che in merito ai suoi presunti rapporti con esponenti di spicco della malavita organizzata volevano risposte. Ed ecco che dopo anni di dibattimento la risposta arriva dalla V sezione del tribunale di Palermo: Andreotti? E’ innocente. La notizia salta di media in media, la commozione è tanta, la storia della politica italiana è salva. Anche se, a onor del vero, nelle oltre quattromila pagine di motivazione della sentenza tutto appare un pochino diverso. Ma tanto chi lo saprà mai? Dalle sacre cattedre dell'informazione rimbalza altisonante la parola: assoluzione. E a quella piccola postilla "per insufficienza di prove" non bada nessuno. Ma cosa significa insufficienza di prove? L'espressione, in sostanza, sta ad indicare non tanto l'innocenza dell'imputato nei reati contestati quanto la mancanza di soddisfacenti indizi che possano incriminarlo. Nelle conclusioni della motivazione della sentenza si legge: "La regola di giudizio di cui al comma 2 dell'art. 530 c.p.p. prevede invero l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente e/o contraddittoria la prova della responsabilità dell'imputato". Ora, siamo d'accordo che una sentenza non si discute, o almeno non può farlo un uomo di legge, ma fino a che punto è possibile eliminare con un colpo di spugna tutte le prove raccolte nel corso delle indagini e che, per altro, non sono state smentite dal collegio giudicante? "Uno storico ha il diritto di scorgere un problema là dove un giudice deciderebbe un <<non luogo a procedere>>", ha osservato Carlo Ginzburg in un saggio di alcuni anni fa parlando del delitto Calabresi. "E' una divergenza importante - ha proseguito - che però presuppone un lamento che accomuna storici e giudici: l'uso delle prove". E' a questo punto doveroso distinguere il lavoro del giudice da quello dello storico. I primi devono necessariamente attenersi ai fatti oggetto del procedimento giudiziario e applicare gli articoli di legge relativi ad eventuali reati secondo precise procedure fissate dai codici e dalle leggi; per i secondi "la ricerca e l'accertamento dei fatti attiene invece alla natura delle azioni commesse dagli imputati e alle conseguenze sociali che ne derivano, in rapporto al ruolo che gli imputati hanno nella società e ai valori cui pubblicamente si richiamano". Lo scrive Nicola Tranfaglia nel suo ultimo libro di recente pubblicazione La sentenza Andreotti - politica, mafia e giustizia nell'Italia contemporanea che colloca gli elementi oggetto della sentenza in un preciso contesto storico dove la santità del senatore ne esce barcollante. Vorremmo a questo punto sottoporre all'attenzione del lettore lo stralcio della richiesta di appello presentata dai pm Scarpinato e Lo Forte in cui si fa riferimento al colloquio riservato tra lo statista e il boss Andrea Mangiaracina. I pubblici ministeri scrivono: "Nel capitolo XV della sentenza, il Tribunale giudica pienamente provato l’episodio di un colloquio riservato tra il sen. Giulio ANDREOTTI ed il boss mafioso Andrea MANCIARACINA, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo in data 19 agosto 1985. Dai fatti che lo stesso Tribunale giudica pienamente provati risulta: che in data 19 agosto 1985 ANDREOTTI (allora Ministro degli Affari Esteri) presso l’Hotel Hopps di Mazara del Vallo ebbe un incontro di particolare riservatezza con il boss mafioso Andrea MANCIARACINA, allora già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. (pag. 3298); che in tale occasione ad Andrea Manciaracina (il quale aveva soltanto 23 anni) venne usato un trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di intrattenersi in un colloquio di circa dieci minuti con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, con modalità idonee a garantire il mantenimento del segreto sul contenuto della conversazione (pagg. 3299-3301); che il colloquio ebbe un oggetto di particolare delicatezza; al punto che non fu consentito di presenziarvi neppure al Sindaco di Mazara del Vallo, che pure aveva presentato Andrea MANCIARACINA al sen. ANDREOTTI subito prima (ibidem); che Andrea Manciaracina, al momento del suo incontro con il sen. Andreotti, era legato da un rapporto di fiducia particolarmente stretto con il capo di “Cosa Nostra” Salvatore Riina (pagg. 3299-3301); che proprio questo stretto rapporto fiduciario che già allora intercorreva tra Andrea Manciaracina e Salvatore Riina spiega le particolari modalità dell’incontro con il sen. Andreotti (pagg. 3310-3312); che le peculiari modalità del colloquio… erano certamente tali da accordarsi soltanto con la trattazione di questioni assai rilevanti, delicate, e circondate dalla massima segretezza (pagg. 3325-3326); che è ben possibile che, nel corso del suddetto incontro, siano stati trattati argomenti che in qualche modo rientravano nella sfera di interessi dell’organizzazione mafiosa (ibidem). All’elenco dei fatti citati, è opportuno ancora aggiungere che - secondo quanto ha ritenuto lo stesso Tribunale - il sen. ANDREOTTI ha mentito sulle reali ragioni e sul reale oggetto dell’incontro; ed in particolare: ha mentito in ordine a talune circostanze di essenziale rilievo che accompagnarono il suo incontro con Andrea Manciaracina, nel tentativo di qualificare il colloquio con Andrea Manciaracina come un normale incontro con una persona interessata a chiedere un suo autorevole intervento, presentatagli da un esponente politico locale, e quindi di sminuire la valenza indiziaria dell’incontro con Andrea Manciaracina (pagg. 3312-3315); ha mentito, allorché ha negato le circostanze riferite dal sacerdote Baldassare PERNICE (teste addotto dalla Difesa), secondo cui lo stesso PERNICE gli aveva trasmesso un messaggio della moglie del latitante Vincenzo SINACORI concernente l’episodio dell’incontro con il MANCIARACINA, e ANDREOTTI a sua volta lo aveva avvisato del fatto che il telefono della sua parrocchia “era sotto controllo” (pagg. 3323-3325). E ciò perché - secondo il convincimento espresso dal Tribunale - l’imputato si era rappresentato la negativa valenza sintomatica del contegno da lui tenuto nei confronti del medesimo soggetto". Quello appena presentato è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero riportare, i più noti dei quali sono sicuramente quelli relativi ai cugini Salvo, profondamente inseriti in Cosa Nostra, che avevano diretti rapporti personali con il senatore e che ad esponenti della sua corrente offrirono sostegno “sulla base dello stretto rapporto di collaborazione e di amicizia personale che essi avevano instaurato da lungo tempo con l’on. Lima”. Per non parlare poi delle reiterate iniziative di Andreotti volte ad agevolare la realizzazione degli interessi di Michele Sindona nel periodo successivo al 1973 o del forte legame sviluppatosi con l'on. Salvo Lima che sia prima che dopo la sua adesione alla corrente andreottiana era in rapporti di amicizia con il boss mafioso Tommaso Buscetta. Sulla base di questi soli elementi, se dovessimo portare il discorso sul piano della responsabilità politica richiamata anche dal rapporto della commissione Violante del 1993, per l'imputato sarebbe stato per lo meno disposto l'allontanamento dalle funzioni esercitate e non lo avremmo certo visto accanto a Berlusconi durante l'incoronazione di quest'ultimo a grande patrono del Meeting estivo riminese e giubilare di Comunione e Liberazione. Come non lo avremmo più visto seduto in Senato, quasi a voler dire che nemmeno le recenti stragi sono servite a cambiare l'Italia che, anche in campo giudiziario, sembra essere ritornata agli anni che precedettero le stragi stesse quando corti di merito e Cassazione giudicavano i singoli reati separatamente "come se l'associazione mafiosa non servisse da collante di tutte le azioni di cui è stato protagonista il singolo imputato, se ritenuto in qualche modo collegato agli imputati di mafia (cfr. La sentenza Andreotti)." <<Chi non si ribella al dolore umano non è innocente>> scrisse Giuseppe Fava, il giornalista assassinato dalla mafia nel gennaio del 1984. Mi chiedo quanti autorevoli politici siano disposti a farlo e forse il clima di impunità che ha accompagnato tutta la storia della nostra Repubblica è la risposta. Le motivazioni della richiesta d'appello Il 15 luglio 2000, nell'ultimo giorno disponibile, i pm Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato hanno depositato le motivazioni dell'appello contro l'assoluzione di Giulio Andreotti dall'accusa di associazione mafiosa. In sei capitoli, circa 1700 pagine, i pubblici ministeri hanno riesaminato la sentenza sostenendo che questa <<ha operato una inammissibile frammentazione, una isolata considerazione ed una conseguenziale svalutazione degli elementi di accusa, che - se fossero stati complessivamente valutati e reciprocamente coordinati - avrebbero condotto, sul piano della verifica probatoria concreta, alla affermazione di responsabilità dell'imputato>>. I giudici della quinta sezione avrebbero quindi utilizzato un metodo di valutazione del materiale probatorio che ha finito con il <<destoricizzare, decontestualizzare e destrutturare il compendio probatorio>>. Le ragioni della Procura sono principalmente legate ai rapporti dell'imputato con i cugini Salvo, Vito Ciancimino, Salvo Lima e Michele Sindona oltre che ad altri due interventi a sostegno della mafia. Il primo risalirebbe al 1984, anno in cui è avvenuto il trasferimento di Leoluca Bagarella e altri boss dal carcere di Pianosa a quello di Novara. Il Tribunale ha definito la cosa un'<<assoluta anomalia>>, mentre la Procura considera che in quel periodo Bagarella, in cambio di sostegni elettorali, avrebbe chiesto ad Andreotti un <<favore illecito>>. Il secondo intervento è datato 1985 quando il senatore a vita ha avuto un colloquio riservato, a Mazara del Vallo, con il boss Andrea Mangiaracina. Secondo l'accusa l'imputato avrebbe mentito sulle circostanze e sul contenuto del colloquio. Sempre secondo i pm, infine, il senatore avrebbe dichiarato il falso due volte in merito al colloquio con il generale Dalla Chiesa e sui rapporti con l'avvocato Bonsignore. I magistrati hanno aggiunto che <<… di fronte a questo sistematico ed accertato comportamento mendace dell'imputato, sorprendentemente il Tribunale ha omesso di motivare sulla rilevanza probatoria dello stesso comportamento, con la sola eccezione dei rapporti con i Salvo>>. Tale omissione di motivazione, continuano, <<è un grave vizio e costituisce una palese violazione dei principi giurisprudenziali che attribuiscono una specifica rilevanza probatoria alle menzogne dell'imputato. Principi disapplicati in questo processo ma correttamente osservati dagli stessi giudici della quinta sezione nel processo contro Bruno Contrada>>. In quella sentenza, infatti, si stabilì che le menzogne dell'imputato rafforzavano l'impianto accusatorio. Perché, quindi, due pesi e due misure? |
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terza volta al governo l’imprenditore Silvio Berlusconi, plurimputato in
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primi anni Settanta. Che inneggia, abbracciato al suo principale garante Marcello
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Di seguito pubblichiamo, in formato pdf, l'intervento del Clar (Centro Libero Analisi e Ricerche) alla conferenza “Crisi dei mutui e finanza mondiale: cosa ci riserva l'economia?”
L'incontro si è tenuto ad Ancona lo scorso 14 dicembre 2007 e tra i relatori Anna Petrozzi il caporedattore del giornale ANTIMAFIADuemila.
La relazione è la sintesi di uno studio sulla finanza internazionale condotto dallo stesso Centro (vedi www.clarissa.it) ed esposto in modo semplice e facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Un documento prezioso corredato di schemi e tabelle che illustra in modo chiaro i meccanismi di potere sui quali è basato l'attuale modello finanziario mondiale.
Studio sulla finanza internazionale del Centro libero analisi e ricerche
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