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Antimafia Duemila

Thursday
Aug 21st
Una prima analisi del decreto antiscarcerazioni PDF Stampa E-mail

di Luca Tescaroli*

Il Governo ha varato, in data 24 novembre decorso, un Decreto Legge con l’intento dichiarato di porre rimedio, principalmente, alle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi boss mafiosi.
All’uopo, ha previsto una serie di modifiche al codice di rito come l’eliminazione del consenso delle parti per disporre la separazione dei procedimenti; la flessibilità dei termini di custodia cautelare (consentendo il trasferimento o il recupero da una fase processuale all’altra, anche attraverso lo strumento della proroga) pur rimanendo inalterati i termini di durata massima della custodia cautelare; l’attribuzione del potere di frazionare, contestualmente alla pronuncia del dispositivo o anche successivamente, purché prima del deposito della sentenza, le posizioni processuali sì da sviluppare la motivazione in funzione della separazione.
Sempre per far fronte al crescente allarme prodotto dalle scarcerazioni e per favorire lo svolgimento dei processi in cui risultano imputati persone in stato di custodia cautelare, sono state previste norme volte ad incentivare la mobilità dei magistrati, mediante la modifica dell’art. 110 dell’Ordinamento Giudiziario, nel senso di consentire che l’applicazione possa durare fino ad un massimo di tre anni in presenza di casi di eccezionale rilevanza, da valutarsi ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura, e limitatamente ai procedimenti suscettibili di ingenerare maggior allarme sociale, previsti dall’art. 51 c. 3 bis c.p.p., nonché l’implemento del trattamento economico di missione e dell’anzianità di servizio, ai soli fini del primo tramutamento successivo, nei casi di applicazione extra distrettuale.
Non v’è dubbio che i suddetti interventi, pur con i limiti ed i vizi della legislazione dell’emergenza, appaiono sorretti da razionalità e rispondenti alle esigenze poste da recenti gravi emergenze. Si tratta di norme che, astrattamente, appaiono funzionali all’obiettivo di porre rimedio ai ritardi nella trattazione dei procedimenti per i quali sussiste il rischio di scarcerazioni, ma che pongono problemi di coordinamento sistemico con la normativa del settore, lasciando, peraltro, irrisolti alcuni nodi.
E' opportuno evidenziare, in proposito, come il decreto non consenta di risolvere il problema che affligge la composizione di diversi collegi di Corte d’Appello e di Corti di Assise d’Appello in alcuni distretti come in quello di Caltanissetta (il riferimento è da intendersi ai collegi destinati a giudicare il processo c.d. "Via D’Amelio Ter", il cui inizio è fissato per la seconda metà di gennaio del 2001, ed altri processi di criminalità organizzata di stampo mafioso a carico di decine di imputati). Le difficoltà che si pongono sono quelle derivanti dalla vigenza del penultimo comma dell’art. 110 dell’Ordinamento Giudiziario, il quale prevede che non possa far parte del collegio giudicante più di un magistrato applicato.
Orbene, tale norma impedisce, di fatto, la formazione dei collegi in quegli uffici afflitti da carenze di organico sprovvisti di un adeguato numero di magistrati stanziali (si pensi, che ci sono realtà, come quella, già ricordata, di Caltanissetta, ove si registrano vuoti di organico di oltre il 60% per quel che attiene le Sezioni Penali).
È pur vero che il secondo comma dell’art. 33 del c.p.p., novellato dal D. L.vo del 19.2.1998, nr. 51, relativo all’istituzione del Giudice Unico, prevede che non si considerino attinenti alla capacità del Giudice le disposizioni sulla formazione dei collegi, tuttavia, di fronte ad un espresso divieto, si corre il rischio, oltreché di esporre gli operatori a sanzioni disciplinari, di incentivare ricorsi al giudice preposto ad assicurare la nomofilachia, il quale potrebbe applicare il canone ermeneutico che vuole la "lex generalis posterius" (nel caso di specie l’art. 33 del c.p.p.) non idonea a derogare la legge anteriore speciale (art. 110 O.G.), con conseguente possibilità di annullamento del processo, retrocessione per vizio di capacità del giudice e scarcerazione degli imputati per inevitabile decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere. Pertanto, in sede di conversione del decreto, sarebbe auspicabile un intervento volto ad abrogare la norma dell’O.G. "de qua" o prevedere che i collegi possano essere composti anche da due magistrati applicati, elevando il tetto massimo dei magistrati applicati componenti il collegio. È sin troppo evidente, del resto, che tale disposizione risulta anacronistica, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Giudice Unico che ha istituito il Tribunale in composizione monocratica. D’altronde, l’invocata modifica sarebbe coerente con l’indirizzo di politica legislativa perseguito con il Decreto Legge del 24 novembre, volto ad incentivare lo strumento dell’applicazione, dal momento che si renderebbe, in tal modo, lo stesso utilizzabile nelle sedi più disagiate e consentirebbe di rendere maggiormente proficue le già manifestate disponibilità di colleghi ad essere applicati.
Non si vuole in questa sede ignorare la "ratio" sottesa alla norma in discussione: precostituire arbitrarie formazioni di collegi "ad processum", in dispregio del principio del giudice naturale, la cui operatività in concreto è assicurata dall’individuazione tabellare.
V’è da rilevare, al riguardo, che l’estensione del periodo di applicazione sino ad un massimo di tre anni induce ad accostare sempre più l’istituto dell’applicazione a quello del trasferimento ordinario, ditalché l’inserimento tabellare (con opportuna variazione della stessa) induce a ritenere superata l’anzidetta "ratio".
Il provvedimento che ci occupa ha previsto, altresì, una serie di ulteriori disposizioni, parimenti apprezzabili, dirette a potenziare la legislazione antimafia, caratterizzata negli ultimi anni da una sorta di contraddittorietà, in quanto si è assistito sia ad iniziative tese a fornire strumenti idonei a contrastare il fenomeno dilagante del crimine organizzato, sia ispirate ad un esasperato garantismo e alla c.d. normalizzazione, dando l’impressione di un "calo d’attenzione" di fronte ai problemi connessi alle esigenze della necessaria durevole repressione, che, a fasi alterne, nel nostro Paese ammanta l’impegno statuale nel settore.
E il riferimento è a quelle norme che offrono la possibilità di utilizzare aule protette diverse rispetto a quelle individuate sulla base delle normali regole di competenza per la celebrazione di processi di criminalità organizzata, che consente di superare i disagi venutisi a creare negli ultimi anni; che prevedono la proroga di disposizioni in materia di applicazione del regime carcerario di cui all’art.41 bis O.P. per i detenuti di mafia e di videoconferenza, nonché la modifica delle modalità di notifica all’imputato e l’impossibilità di abbattere la pena dell’ergastolo a 30 anni di reclusione ogni qual volta l’imputato abbia commesso delitti punibili con l’ergastolo e l’isolamento diurno. A tal ultimo proposito, va segnalato che il Governo ha varato una norma di natura interpretativa che ha prodotto un impatto fulmineo sui processi in corso annullando le richieste di rito abbreviato di boss mafiosi imputati in processi concernenti gravi fatti di sangue, inducendo, tra l’altro, i rappresentanti dell’accusa, nei giudizi di secondo grado, ad abdicare a quelle strategie ispirate alla rinuncia dell’implemento probatorio pur di evitare riaperture delle istruzioni dibattimentali, che rappresentava il presupposto per chiedere l’applicazione del rito abbreviato: una scelta strategica imposta dalla necessità di impedire la sostituzione della pena dell’ergastolo irrogata in esito al giudizio di primo grado, prevista dalla normativa previgente, che aveva consigliato di non utilizzare ulteriori risultanze probatorie, in ipotesi, idonee ad ottenere ulteriori condanne anche di imputati mandati assolti in prime cure.
I meccanismi di controllo elettronico
Da ultimo, occorre evidenziare che sono stati previsti meccanismi di controllo elettronico per i destinatari di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, sempreché sia acquisito il consenso dell’interessato, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni loro imposte.
L’impiego di tale strumento è stato limitato alle sole misure alternative alla detenzione, sia cautelari che definitive, che non prevedano ontologicamente mobilità sul territorio delle persone ad esse sottoposte: gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare. In caso di mancato consenso dell’interessato, è ricollegata la sostituzione di detta misura con la custodia in carcere e sono state, al contempo, irrigidite le conseguenze della trasgressione delle prescrizioni imposte correlativamente alla misura degli arresti domiciliari di cui il legislatore ha previsto una maggiore applicazione.
E così, dopo aver discusso del c.d. "braccialetto elettronico" per il controllo degli imputati e degli indagati per anni, tale misura entra in vigore sulla scorta di un decreto legge. Una misura lodevole per l’obiettivo che si propone, strettamente connesso alle esigenze, per un verso, di assicurare un più adeguato livello di controllo sull’adempimento delle prescrizioni connesse a misure alternative alla custodia in carcere e, per l’altro, di ottimizzare l’impegno delle forze di Polizia impegnate nella verifica delle prescrizioni imposte ai soggetti ad esse sottoposti, sicché il ricorso alla permanenza in istituti di pena deve costituire l’estrema "ratio" cui si perviene solo quando non sussiste la possibilità di utilizzare altri mezzi idonei allo scopo. Uno strumento destinato inevitabilmente ad essere foriero di valutazioni divergenti per il fatto di infrangersi con diritti non agevolmente comprimibili come quello del rispetto della dignità, della vita privata e familiare degli individui. Non v’è dubbio che un peso decisivo rivestiranno le modalità concrete che verranno individuate per l’installazione di tali mezzi di controllo a distanza, con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia. Ancora non sappiamo se si tratterà di un vero bracciale, di una cavigliera o di un congegno idoneo a mimetizzarsi più agevolmente sulla persona. Nel volgere del tempo saranno possibili valutazioni più precise sull’affidabilità e sull’idoneità dello strumento a raggiungere l’obiettivo divisato ed eventualmente a compromettere i diritti non conculcabili.
In definitiva, seppur auspicando la necessità di una legislazione sistemica, va rimarcato che il provvedimento di cui si tratta prevede misure ispirate ad una logica razionale capaci di offrire una pronta risposta a situazioni emergenziali venutesi a creare e di riconoscere scelte errate compiute in un recente passato, idonee, al contempo, a bilanciare le esigenze del garantismo con quelle prioritarie della tutela della collettività dalla crescente aggressione della criminalità organizzata di stampo mafioso e non. Ed un plauso merita la scelta di porre tra le priorità, dell’ultimo scorcio di legislatura, anche quella della conversione del presente pacchetto giustizia.



*Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.


 
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