Dossier
Roberto Calvi
I cardini del processo accusatorio | I cardini del processo accusatorio |
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Pagina 2 di 3 Una tale risposta istituzionale è avvenuta solo in parte, anche perché si è operato – e con ciò si passa ad un’altra serie di ragioni dell’insufficiente resa dei “pentiti” sul piano processuale – in un sistema giudiziario che per la sua anelasticità non ha favorito la dissociazione e la collaborazione. Nessuna normativa premiale incentivava la collaborazione e nessun piano organico di protezione dei “pentiti” era previsto. E così, mentre mafia, camorra e ‘ndrangheta si scatenavano nelle più feroci rappresaglie contro i “pentiti” e i loro familiari, gli inquirenti non potevano far altro che tentare di risolvere artigianalmente i problemi di sicurezza degli stessi e, d’altro lato, per cercare di incentivarli, facevano generiche e aleatorie previsioni, spesso smentite dalla realtà, di possibili trattamenti penali più indulgenti a seguito della collaborazione, sul piano della pena e della libertà personale. L’impatto del pentitismo con un sistema processuale obsoleto è stata forse una delle cause maggiormente decisive per l’entrata in vigore del nuovo processo penale. Il problema dei maxiprocessi – certamente non prodotti in via esclusiva dal pentitismo, ma, piuttosto, da una società di massa che elabora anche una fenomenologia criminale di massa – è stato tuttavia ritenuto come legato in via indissolubile al fenomeno del pentitismo, e, anzi, è stato indicato come uno dei risultati maggiormente perversi del pentitismo stesso. Non ci vuol molto a comprendere, allora, il perché di tante norme che, nel nuovo processo penale, hanno nei fatti l’unico risultato di scoraggiare gli apporti probatori dei “pentiti”. Se concordo pienamente con quella filosofia del nuovo processo penale che è stata efficacemente sintetizzata in “sì alle maxiinchieste, no ai maxiprocessi”, devo dissentire nettamente da quell’insieme di norme che è inutile richiamare in questa sede tanto note sono al qualificato uditorio – che, pur in presenza di una dichiarata perdurante valutazione delle prove affidata al libero convincimento del giudice, rendono le chiamate in correità di scarsa efficacia intrinseca e, per giunta, di acquisizione molto difficile. L’innegabile ostilità del mondo giudiziario nei confronti del pentitismo è stata un’altra e non secondaria ragione delle difficoltà tuttora esistenti per un uso funzionalmente efficace dei “pentiti”. Sono veramente significative, al riguardo, le ingiustificate svalutazioni dell’attendibilità dei <-pentiti” da parte di alcuni organi giudicanti e le non infrequenti condanne dei suddetti, pur quando ne è stata ritenuta l’attendibilità, a pene severe, spesso superiori a quelle irrogate ai coimputati non collaboranti. A scanso di equivoci, non intendo negare che disfunzioni e scorrettezze possano esservi state nella gestione di “pentiti”, né che, perlomeno nei primi tempi, le dichiarazioni degli stessi possano essere state accolte dagli inquirenti in modo acritico e senza badare troppo alla ricerca dei necessari riscontri. Ma vorrei ribadire che le critiche verso queste innegabili disfunzioni, anziché costituire uno stimolo per un affinamento della qualità professionale degli inquirenti, e per affrontare i problemi sono state in buona parte comodo alibi per non far nulla, mentre il fenomeno del pentitismo, nel frattempo, privo di adeguato sostegno e attaccato da tutti i lati, è pressoché scomparso. Occorre ricostituire adesso – e non sarà facile – un clima favorevole alla collaborazione con la giustizia. E ciò si ottiene soltanto con la previsione legislativa di incentivazioni, sia in ordine a un trattamento premiale, sia per la tutela della incolumità fisica dei “pentiti” e dei loro familiari. Trattasi di due problemi ben distinti, ma tuttavia strettamente connessi, poiché molto spesso la voglia di collaborare – astrattamente incoraggiata dalla previsione di un trattamento penale più favorevole – in realtà si infrange contro fondati timori di feroci rappresaglie. Ed inoltre, sia la normativa premiale che quella relativa alla tutela del “pentito” sono entrambe legate all’attendibilità del “pentito” stesso e alla lealtà della sua collaborazione. Meglio, pertanto, a mio avviso, avrebbe fatto il legislatore se fosse intervenuto unitariamente per disciplinare il fenomeno, anziché separatamente e frammentariamente sulla legislazione premiale e quindi sulla sicurezza dei pentiti. Attualmente, a parte l’attenuante prevista dal quinto comma dell’art. 630 del codice penale, ormai da tempo prevista per i dissociati in tema di sequestro di persona, un importante caso di norme premiali per i collaboratori è quello previsto per il traffico illecito di stupefacenti dall’art. 73, comma 7, e per il reato |
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Gioco criminale |
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Le borse mondiali crollano, il fatturato delle armi vola. Chi si nasconde dietro questa crisi finanziaria che sarà pagata dai risparmiatori? Come influirà sui miliardi di poveri del mondo? E soprattutto quale sarà la prossima mossa? Tutto lascia presagire che il passo successivo sarà una guerra. Si delineano infatti gli schieramenti: la nuova Russia di Medvediev-Putini si è presentata al mondo con forza e potenza. Senza più debiti, armata di tutto punto e ricca di risorse energetiche che le garantiscono indipendenza da tutti e grandi capacità contrattuali. Ce ne parla Giulietto Chiesa. Si affaccia sugli equilibri mondiali anche il Sud America teatro di tensioni e grandi novità: il Venezuela, guidato dal controverso presidente Chavez, dialoga apertamente di armi e petrolio con Russia e Cina. Ma nemmeno la Francia disdegna. La situazione dal nostro corrispondente dall’Uruguay Jean Georges Almendras. E ancora: campagna dell’acqua, risorsa da proteggere e difendere dalle speculazioni commerciali e il via al progetto televisivo Pandora. LEGGI TUTTO... |

di
Pietro Saitta - 9 novembre 2008
Anni cinquanta: il petrolio affiora in Sicilia e le popolazioni accolgono tripudianti l’arrivo degli stabilimenti petrolchimici.
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