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Antimafia Duemila

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Andreotti assolto per prescrizione PDF Stampa E-mail
Nel dispositivo della sentenza le prove della colpevolezza del senatore
di Monica Centofante

Prescrizione per “il reato di associazione per delinquere commesso fino alla primavera del 1980” e assoluzione “per insufficienza di prove” per quello di associazione mafiosa.
Ha dato parzialmente ragione ai magistrati di Palermo la sentenza del processo contro il senatore a vita Giulio Andreotti emessa lo scorso 3 maggio dalla Corte d’appello presieduta dal dott. Salvatore Scaduti a latere Mario Fontana e Gioacchino Mitra. L’alleanza organica del sette volte del Presidente del Consiglio con Cosa Nostra sembra essere provata nelle parole dei giudici che non solo non confermano il giudizio di primo grado, ma lo riformano in peggio.
Si fa largo tra le grida gioiose dell’avv. Giulia Bongiorno e le sferzanti accuse del governo ad una <<politicizzata amministrazione della giustizia>> la verità sul caso Andreotti.
<<L’assoluzione in appello liquida il secondo dei grandi teoremi giustizialisti che nella primavera nera del 1993 furono imbastiti per condizionare e deformare il volto della nostra democrazia>>, aveva detto il premier Silvio Berlusconi in seguito alla lettura del dispositivo, seguito a ruota dal presidente della Camera dei deputati Pier Ferdinando Casini, dal ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione, dal segretario dell’Udeur Clemente Mastella, dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Fino ad arrivare ad Enzo Fragalà di An che non solo aveva descritto il verdetto come <<una spallata alla criminosa pratica dei processi politici e all’impiego dei pentiti a gettone>>, ma si era spinto fino a definire <<condannato>> Gian Carlo Caselli. L’ex procuratore di Palermo che firmò nel ’93 la richiesta di autorizzazione a procedere contro il politico democristiano insieme al procuratore aggiunto Guido Lo Forte e ai pm Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli.
E proprio Caselli si richiama oggi a quei <<fatti da accertare>> sul conto del senatore che non sono smentiti nel recente dispositivo della Corte d’appello di Palermo. <<Non c’è mai stato nessun disegno, nessun teorema, nessun complotto contro Giulio Andreotti>>, sottolinea, appoggiato dallo stesso Scarpinato: <<C’erano testimoni oculari non mafiosi e collaboratori di giustizia che asserivano di aver assistito personalmente a incontri fra l’imputato e alcuni capimafia. Che si dovesse fare il processo per valutare quei fatti lo stabilì il Parlamento con l’autorizzazione a procedere, il gip con il rinvio a giudizio e lo stesso tribunale che assolse, ma riconoscendo provati diversi fatti gravi (1)>>. Tra questi l’amicizia, sempre negata, con i cugini Salvo e l’incontro con il boss di Mazara del Vallo Andrea Manciaracina, che un funzionario di polizia vide appartarsi con il senatore in una saletta dell’Hotel Hopps.
Una sentenza di primo grado piena di <<cose strane>> conferma anche Gioacchino Natoli che intervistato in merito all’appello pone l’accento sul fatto che <<ad una prima lettura>> anche questo sembrerebbe <<convalidare la prova dei rapporti>> tra la mafia e l’esponente politico. D’altronde, riprende Scarpinato, <<è il codice a stabilire che non si può dichiarare la prescrizione di un reato se “dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”(2)>>.
Alla base della mancata condanna, il cambio di imputazione da parte della Corte. <<La Procura aveva contestato il reato di associazione sino al settembre del 1982 – spiega ancora il magistrato in risposta a Saverio Lodato –. La corte invece ha ritenuto il fatto commesso sino alla primavera del 1980. Per arrivare a ciò deve avere operato una valutazione storica dei fatti, arrivando alla conclusione che il reato non fu commesso sino al settembre del 1982, ma solo sino alla primavera del 1980(3)>>. Periodo, questo, indicato con la stessa dizione usata dal collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia il quale parlò del presunto incontro tra Andreotti e Stefano Bontade, avvenuto proprio in quella stagione, poco dopo l’omicidio del presidente della Regione Piersanti Mattarella. Incontro al quale avrebbero preso parte anche Salvo Lima, i cugini Salvo, Rosario Nicoletti (all’epoca segretario della Dc siciliana), Girolamo Teresi, Salvatore Federico e Giuseppe Albanese, cognato del Bontade. Di una simile occasione il pentito aveva parlato in riferimento ad un meeting tra il senatore, Bontade, Lima, i Salvo e Nicoletti avvenuto in una riserva di caccia, nel catanese, successivamente all’uccisione del segretario della Dc palermitana Michele Reina.
La Corte potrebbe quindi aver creduto ai pentiti “storici”, conviene Scarpinato, da Mannoia a Buscetta, il quale tra le altre cose raccontò, per averlo appreso da Gaetano Badalamenti, che il delitto Pecorelli fu richiesto allo stesso don Tano dai cugini Salvo su interessamento del senatore (cosa, questa, accertata da una sentenza di corte d’Assise d’Appello). Nello stesso periodo in cui <<entrano i rapporti con Michele Sindona, riciclatore del denaro sporco di Bontate e mandante del delitto Ambrosoli>>, che  <<lo stesso Tribunale riteneva si fosse incontrato, da latitante, con Andreotti(4)>>.
<<Fatti storicamente accertati fino a quella data>>, sottolinea quindi il magistrato, ma non perseguibili solo per l’intervenuta prescrizione che <<in questo caso scade, ai sensi del codice, dopo ventidue anni e sei mesi>>. Esattamente a dicembre del 2002. Così che se la sentenza fosse stata emessa meno di cinque mesi fa l’imputato sarebbe risultato colpevole.
E se è vero che per i fatti successivi al 1982 la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per la condanna è altresì vero che la condotta contestata, prima e dopo tale data, risulta essere la medesima. Con la semplice differenza che sino al settembre del 1982, non esistendo la legge Rognoni-La Torre, si era proceduto per il reato di associazione a delinquere di tipo semplice, per il periodo successivo invece per quello di associazione mafiosa.
Ed è la stessa prescrizione una sorta di conferma della colpevolezza del senatore.
<<Se la Corte avesse raggiunto la certezza della piena innocenza – commenta il Procuratore di Palermo Piero Grasso - non si sarebbe fatto ricorso alla formula dubitativa per il capo d’accusa relativo all’associazione mafiosa, e alla soluzione della prescrizione per i fatti che rientravano sotto la fattispecie dell’associazione per delinquere semplice. Questo perché, se i giudici avessero avuto la consapevolezza dell’insussistenza delle prove avrebbero dovuto assolvere e non prescrivere>>.
Una sentenza forse frustrante per lo stesso collegio di difesa del senatore Andreotti che ha già annunciato di non escludere anch’egli un ricorso in Cassazione.
<<Leggeremo la spiegazione – è il commento dell’avv. Sbacchi – ma se questo ricorso alla prescrizione dovesse lasciare delle zone d’ombra, potremmo anche noi ricorrere alla Suprema Corte>>.
Difficile quindi parlare di onore restituito alla Democrazia Cristiana e all’Italia. Troppo affrettati i giudizi di Pier Ferdinando Casini, Marcello Pera, Calogero Mannino (<<Adesso mi aspetto che la Procura di Palermo apra un serio processo di riflessione sui modi in cui ha impostato la lettura dei fatti per quanto riguarda i rapporti su politica e mafia in Sicilia>>) e di quanti hanno ritenuto di poter usare il verdetto per assolvere la vecchia Balena bianca delle colpe di un’intera stagione politica che ha segnato la storia del nostro Paese.
<<Quello che sta avvenendo è davvero incredibile – protesta il diessino Giuseppe Lumia – si sta strumentalizzando la sentenza di assoluzione del senatore Andreotti per sferrare un attacco dei più volgari e duri contro la magistratura. Ma il rapporto mafia-politica c’è stato e c’è ancora. E rimane il problema dei problemi, il nodo che va sciolto>>.
Con lui il Procuratore Piero Grasso. <<E’ sbagliato ritenere che, insieme con l’uomo politico, si intenda mettere sotto accusa l’intero sistema di cui ha fatto parte o che ha addirittura governato – dice -. Procedere in questo modo significa cadere nell’errore di generalizzare tutto>>.
Il Procuratore giudica quindi <<sbagliate>> alcune delle reazioni alla sentenza che pretendono di estendere all’intero sistema la salvifica mancanza di prova che ha provocato l’assoluzione del sette volte Presidente del Consiglio. <<E’ azzardato – rimarca - giungere alla conclusione, come qualcuno ha fatto, che è stata dimostrata l’inesistenza del problema mafia-politica. Lo dice, oltretutto, la logica, la nostra storia. Lo dicono i morti e le stragi che hanno insanguinato la nostra terra>>.
E in risposta alla proposta di Berlusconi di ripristinare al più presto l’immunità parlamentare dopo quella che egli stesso ha definito la caduta di <<un altro teorema giustizialista>> Grasso risponde: <<Credo che risulterebbe forse difficile per i cittadini comprendere come sia possibile conciliare la protezione parlamentare per vicende che coinvolgono personaggi della politica accusati però di fatti che nulla hanno a che vedere con la funzione istituzionale. Ricordo, d’altra parte, che fu lo stesso Andreotti, dimostrando alta sensibilità, a chiedere al Senato che venisse concessa l’autorizzazione a procedere>>. Ma ora la magistratura è arrivata fuori tempo massimo, conclude il Procuratore e <<tutto viene consegnato alla storia e al giudizio politico>>.
Preoccupante è il fatto che <<il sistema di potere gestito da Lima, dai Ciancimino, dai Salvo non è una invenzione dei magistrati. Ed è sotto gli occhi di tutti come la politica non abbia trovato la capacità di giudicare se stessa>>.


1. Marco Travaglio, la Repubblica, domenica 4 maggio 2003
2. Saverio Lodato, l’Unità, domenica 4 maggio 2003
3. Ibidem
4. Marco Travaglio, la Repubblica, domenica 4 maggio 2003




Le reazioni del giorno dopo


Gian Carlo Caselli

«Non c’è mai stato nessun disegno, nessun teorema, nessun complotto contro Giulio Andreotti. C’erano dei fatti, gravi, da accertare e la magistratura di Palermo ha fatto il suo dovere fino in fondo. E la sentenza, relativamente ai fatti fino all’80, non è di assoluzione, ma di prescrizione del reato commesso».

«Per il reato di 416 cp commesso (il dispositivo dice proprio così: reato commesso) fino alla primavera del 1980, c'è stata prescrizione; vuol dire che non era possibile assolvere; vuol dire che i fatti di quel periodo sono confermati, ancorché prescritti; e sono fatti gravi, tanto da consentire a Natoli di dire quel che ha detto oggi su Repubblica pag. 4, articolo Ziniti, a proposito di "lutto" -  Certo è paradossale che in Italia ci si debba difendere anche dagli insulti che riguardano sentenze che...ti danno ragione - incredibile ma vero»
Ministro
per i Rapporti
con il Parlamento
Carlo Giovanardi

«Dalla lettura dei giornali di questa mattina appare un elemento agghiacciante: secondo i pubblici ministeri di Palermo, l’imputato è colpevole sia quando viene condannato sia quando viene assolto>>. <<Il Csm non ha niente da rie al riguardo? A pochi minuti dalla sentenza di appello che doveva porre fine ad una terribile infamante accusa si ricomincia, da parte dell’accusa, come se niente fosse, a linciare la figura politica e morale di Giulio Andreotti».
Piero Grasso

«A Palermo le uniche toghe rosse sono solo quelle sporche di sangue. La magistratura si è assunta un peso straordinario, spesso per supplire all’assenza di altre istituzioni. Dal presidente Ciampi abbiamo ricevuto l’invito al dialogo, noi siamo pronti. Ma il dialogo con chi? Con coloro che gridano al complotto davanti ad ogni sentenza non gradita, con coloro che aggrediscono giudici noti per serenità ed equilibrio?».      
Sandro Bondi,
portavoce
di Forza Italia

«Invece di inchinarsi alla sentenza del Tribunale di Palermo che dopo dieci anni assolve il presidente Andreotti da accuse tanto infamanti quanto inverosimili, i pubblici ministeri Lo Forte e Scarpinato, sostenitori dell’accusa, intervengono pubblicamente nel dibattito non per riconoscere di avere sbagliato, ma per sostenere con protervia che Andreotti è stato “sì assolto, ma che non sarebbe stata provata la sua innocenza”>>. <<Quelle che hanno fatto sono affermazioni di una gravità senza precedenti che provano una volta di più il deragliamento di una parte della magistatura inquirente dai binari del diritto e del buon senso».
Giulio Andreotti

«Io non ho mai fatto polemiche sapendo che nelle vicende giudiziarie bisogna avere ragione, saperla esporre e avere chi te la riconosce>>
<<Certo, vedermi accusato di essere associato alla mafia… devo dire che, scusatemi se ricorro al romanesco, c’ho sempre sformato>>. <<Io non voglio certo certificati di benemerenza ma le leggi più severe contro la mafia portano la mia firma. Farmi passare per qualcuno che ha tenuto bordone alla mafia è stata una cosa assurda».

Gioacchino Natoli
«Il verdetto di appello dimostra una volta e per tutte che questo processo si doveva fare, altro che complotto. Chi di noi aveva voglia di imbarcarsi in un processo contro un uomo politico che era già andato 26 volte davanti la giunta per le autorizzazioni a procedere? Questo processo ha il merito di avere messo insieme fonti diverse, dal caso Moro al caso Sindona. Sono fatti che saranno apprezzati tra 150 anni dagli storici».




box1
Le tappe


E’ il 27 marzo del 1993 quando la procura di Palermo, diretta dal dott. Gian Carlo Caselli, chiede al Senato l’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore a vita Giulio Andreotti, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Qualche mese più tardi, il 30 giugno del 1993, l’autorizzazione viene concessa e il 26 settembre del ’95 – dopo la modifica dell’imputazione in partecipazione ad associazione mafiosa – inizia il processo nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo. 36 i collaboratori di giustizia ascoltati nelle varie udienze dibattimentali. Tra questi, Tommaso Buscetta e Balduccio Di Maggio, che agli inquirenti aveva parlato del presunto incontro tra l’imputato e Totò Riina – ai fini dell’aggiustamento del maxiprocesso - durante il quale ci sarebbe stato il famoso bacio tra i due. La sentenza di primo grado arriva il 23 ottobre del ’99. La V sezione del tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Francesco Ingargiola, assolve l’imputato perché “il fatto non sussiste” in base all’art. 530 comma 2, “insufficienza di prove”. Nel settembre dello stesso anno un altro verdetto, questa volta del Tribunale di Perugia, lo scagiona dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Ad accusarlo di tale reato, era stato ancora una volta Tommaso Buscetta al quale crederanno i giudici d’Appello che il 19 settembre del 2002 condanneranno il senatore insieme a don Tano Badalamenti. L’omicidio del direttore di O.P., si legge nella sentenza, fu richiesto a Gaetano Badalamenti dai cugini Salvo su interessamento del senatore Andreotti. Nel frattempo è in corso a Palermo, dal 19 aprile del 2001, il secondo grado del processo per partecipazione ad associazione mafiosa dopo il ricorso della Procura Generale rappresentata da Daniela Giglio e Anna Maria Leone. Le quali il 14 marzo, dopo una requisitoria durata otto udienze, chiedono per l’imputato una condanna a 10 anni di carcere. Il 18 aprile cominciano le arringhe difensive e il 16 gennaio del 2003 la corte presieduta da Savaltore Scaduti sospende la discussione per sentire il collaboratore di giustizia Antonino Giuffré. Il 14 marzo viene ascoltato anche l’aspirante collaboratore Pino Lipari, descritto dall’accusa come un “depistatore”. Il 4 aprile del 2003 la difesa chiede l’assoluzione di Andreotti perché il fatto non sussiste e deposita una memoria di oltre 1200 pagine. Il 3 maggio, poco prima di ritirarsi in camera di consiglio per emettere il verdetto, il Presidente Salvatore Scaduti legge una sua lettera condivisa dai giudici a latere. <<In questo doloroso e sanguinante momento di aspre e apparentemente insanabili contrapposizione tra potere giudiziario e politica – dice – voi, senza mai rinunciare alle vostre prerogative e ai vostri diritti, avete dato al Paese un alto esempio di serena dialettica giudiziaria, quale deve sempre essere intesa e deve necessariamente estrinsecarsi se realmente si crede ancora nella separazione dei poteri, soprattutto in uno Stato che continua a ritenersi civile e ancora più geloso della sua secolare tradizione di culla del diritto>>. <<Ora che il lavoro dibattimentale si è placato – continua – e le parole passano all’arida lettura del dispositivo di sentenza consentitemi di esprimere il più vivo compiacimento per l’alto profilo dialettico con il quale è stato condotto questo dibattimento>>. Ringraziamenti anche a Radio Radicale, che ha registrato tutte le udienze e alla stampa per <<il meritevole ruolo svolto>> e per non essersi <<mai abbassata a cadute di stile>>. Poche ore dopo la sentenza. “La Corte, visti gli articoli 416, 416 bis, 157  seguenti del codice penale, 531 e 605 del codice di procedura penale, in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre del ’99 nei confronti di Andreotti Giulio e appellata dal procuratore della repubblica e dal procuratore generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. Conferma, nel resto, l’appellata sentenza. Visto l’articolo 544, comma 3, del codice di procedura penale indica in giorni 90 il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni”.




box2
Natoli denuncia Andreotti


E’ previsto per la fine di maggio il prossimo appuntamento in un’aula giudiziaria per il giudice Gioacchino Natoli e per il senatore Giulio Andreotti. Il magistrato si presenterà come “parte lesa” nel processo di diffamazione scaturito da una denuncia presentata nei confronti del sette volte presidente del Consiglio dopo una sua dichiarazione in cui affermava tra l’altro che il Pm aveva falsificato i verbali di interrogatorio del boss Gaetano Badalamenti.


ANTIMAFIDuemila N°32
 
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