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Antimafia Duemila

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Problematiche connesse ai collaboratori di giustizia PDF Stampa E-mail
di Paolo Borsellino

Il trascorso decennio può legittimamente essere indicato come il periodo storico di maggior fioritura dei collaboratori di giustizia comunemente definiti “pentiti” in materia di indagini concernenti la criminalità organizzata di tipo mafioso. Tale affermazione non necessita di particolari dimostrazioni. Basta ricordare che trattasi dell’epoca di celebrazione dei grandi processi di mafia, in gran parte fondati sulle dichiarazioni dei “pentiti”, i cui nomi e le cui vicende sono divenuti di pubblico dominio in forza dell’ampio risalto loro dato dalla stampa nazionale ed internazionale.
Secondo autorevolissima opinione, anche recentemente ribadita, trattasi di una stagione ormai tramontata, sicché nell’immediato futuro le indagini sulla criminalità mafiosa non usufruiranno più di tale preziosissimo apporto, l’unico in grado di consentire una soddisfacente lettura “dall’interno” delle organizzazioni criminali e permettere adeguata comprensione e proficuo sfruttamento delle altre fonti di prova, acquisite e raccoglibili, per altro, in gran parte, proprio in forza della collaborazione ottenuta. L’inaridirsi del fenomeno del pentitismo è, secondo questa opinione, precipuamente cagionato dalla perdurante incapacità dello Stato (o, più malignamente, della mancanza di seria volontà dello Stato) di incoraggiare il manifestarsi delle volontà di collaborazione, assumendosi il gravoso onere di tutelarla e di gratificare i collaboranti di effetti giuridici favorevoli, commisurati al loro apporto allo sviluppo delle indagini. L’opinione su riportata non è condivisibile o lo è solo in parte. L’esperienza giudiziaria da me personalmente vissuta, anche recentemente, mi induce a credere che il fenomeno dei “collaboratori” è ben lungi dall’avere concluso la sua stagione e che, invece, nonostante imperdonabili carenze normative ed amministrative, le Autorità inquirenti debbono continuare ad assumersi, con la prospettiva di ancor ottimi risultati, l’onere di una ricerca costante ed incessante di tali fonti di prova, tuttora largamente attivabili, perché in caso contrario enormi potenzialità investigative rimarrebbero relegate in tale stato, agevolando il tentativo, effettivamente esistente, delle organizzazioni criminali di consolidare del tutto, dopo le paurose brecce aperte in passato, il già impenetrabile muro dell’omertà. […]
In materia di criminalità organizzata di tipo mafioso è assolutamente raro riscontrare negli associati o nelle persone vicine, specie per ragioni familiari, all’organizzazione, crisi di natura ideologica o morale. L’impulso alla collaborazione nasce precipuamente dalle conseguenze della conflittualità interna alle organizzazioni criminose, che spesso pone i membri delle consorterie in situazione di impossibilità di provvedere, con gli sperimentati meccanismi criminali, alla loro difesa e li spinge ad assicurarsi altrimenti le auspicate condizioni di sicurezza. Allorché lo Stato riesce a fornire la sensazione di poter assicurare queste esigenze di sicurezza si realizzano le condizioni che interessano il potenziale collaboratore, il quale, generalmente, non avanza altro genere di pretese, né ne avanzerà in seguito, se le aspirazioni a tutelare la propria incolumità e quella dei familiari rimarranno permanentemente soddisfatte. Ora non v’è dubbio che l’esplodere del fenomeno del “pentitismo” nei primi anni 80, e quindi l’affacciarsi sugli scenari giudiziari dei “grandi pentiti”, si verificò allorché lo Stato era ben lungi dall’essersi mai posto il problema della protezione […]. Il problema della sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari venne sul tappeto solo successivamente, sulla spinta di gravissimi fatti delittuosi e dei c.d. omicidi trasversali. L’esplodere, tuttavia, all’interno dell’universo mafioso di una conflittualità senza precedenti e le conseguenti situazioni di gravissimo pericolo in cui esponenti dell’organizzazione vennero a trovarsi, consentirono egualmente il sorgere delle prime collaborazioni, anche se questi personaggi si affidarono allo Stato “alla cieca”, confidando soprattutto non in un (assente) apparato normativo che prevedesse la loro protezione, bensì nel prestigio e nella personalità delle persone degli inquirenti con i quali entravano in contatto, ritenuti in grado di mettere comunque in movimento gli apparati di difesa cui essi aspiravano. […] Con la conseguenza che ove la persona adatta non fosse presente o facilmente avvicinabile e “movimentabile” tante possibilità di collaborazione non sono più emerse o sono andate disperse; non emergono o vanno disperse ancora, poiché purtroppo in concreto la situazione attuale rimane (salvo quanto subito si dirà) la medesima, anche se le situazioni di pericolo conseguenti alla permanente esplosione dei conflitti interni alla criminalità mafiosa rimangono numerosissime, sicché il fenomeno del pentitismo viene nonostante tutto ancora alimentato. Alimentato tuttavia in maniera non omogenea, perché troppo strettamente correlata alla presenza sul territorio teatro delle faide mafiose di investigatori ritenuti in grado di fornire, per il loro prestigio e la loro personalità, le garanzie di sicurezza richieste, mentre l’esistenza e la concreta applicazione di una normativa di protezione porrebbe il potenziale collaboratore a fronte di prospettive chiare e certe, in grado di fargli superare le remore inerenti alla personalità dei singoli investigatori con i quali stabilire il contatto. […] Fino ad epoca recentissima la normativa in proposito […] recita che “L’Alto Commissario potrà anche su segnalazione dell’Autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, far adottare dagli uffici competenti, tutte le misure che valgano ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della Pubblica Amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da essere rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili ad organizzazioni ed attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l’incolumità dei prossimi congiunti”. […] Nella pratica ciò ha dato luogo a molteplici inconvenienti e non perché l’Alto Commissario si sia mai sottratto al puntuale adempimento dei compiti affidatigli (almeno per quanto è a mia conoscenza), bensì in quanto l’Autorità giudiziaria ed, in particolare, gli uffici del Pubblico Ministero, sono divenuti i facili destinatari della massa delle crescenti e reiterate richieste dei “pentiti” durante il corso della loro collaborazione e della conseguente protezione adottata, con criteri e modalità non predeterminati per legge e non conoscibili e prospettabili “a priori” e, comunque, affidati alle scelte discrezionali dell’Alto Commissario. […] …con il rischio, nel caso di mancato o insoddisfacente accoglimento, di esser ritenuti responsabili di scarso interesse alle esigenze dei collaboratori da parte di questi ultimi, la cui naturale reazione consiste sempre nella più volte verificatasi interruzione del rapporto di collaborazione. […] A tutti i predetti inconvenienti tenta di porre rimedio il D.L. […] “Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la Giustizia”. La nuova normativa istituisce all’art. 14 il Servizio Centrale di Protezione, posto nell’ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: organo cui è demandata l’attuazione degli speciali programmi di protezione, deliberati nei contenuti e nella durata, previa ammissione degli interessati, da una Commissione Centrale (art.19), costituita da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzionari ed ufficiali esperti nel settore. […] Rimane una competenza esecutiva residua dell’Alto Commissariato, qualora la protezione sia decisa su proposta formulata da tale autorità. Proponenti, però, oltre all’Alto Commissario potranno essere anche il Prefetto e il Procuratore della Repubblica, chiamato comunque, nel caso di proposte formulate da altre autorità, ad esprimere obbligatorio parere, che dove contenere specifico riferimento all’importanza del contributo offerto dall’interessato per lo sviluppo delle indagini o del giudizio penale. […] Gli interessati, da parte loro, devono fornire alla competente Commissione un quadro completo della loro situazione giuridica ed economica […] e designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per atti da compiersi. Le ragioni per le quali tale attività espositiva è richiesta sono ben chiare. Nella carenza legislativa precedente si è dato sovente il caso che collaboratori avanzassero crescenti richieste di assistenza durante il corso dei procedimenti, accampando varie difficoltà, specie di natura economica, insorte proprio in dipendenza della protezione loro accordata, la quale asseritamente incideva in modo negativo sui rapporti giuridici e sulle attività economiche preesistenti […]. Il succedersi delle richieste non era tuttavia mai esente dal sospetto che l’interessato volesse in qualche modo “contrattare” il mantenimento della sua posizione di collaboratore, subordinandola all’accoglimento delle richieste medesime. Una esposizione chiara e completa della situazione giuridica ed economica dell’interessato rende ora la Commissione competente in grado di decidere sin dall’inizio il contenuto delle misure di assistenza da adottare, che vanno, per altro, formalmente accettate dal collaboratore con rituale sottoscrizione e con l'impegno, assunto anch'esso sin dall’inizio, di osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all’esecuzione del programma di protezione adottato nonché di adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed alle obbligazioni contratte, ovviamente a tale scopo destinando i fondi economici previsti dal programma di assistenza, sin dall’inizio definibile in maniera completa.
[…] …per gravi ed urgenti motivi di sicurezza, il Procuratore della Repubblica può autorizzare la Polizia Giudiziaria a custodire le persone arrestate o fermate in locali diversi dal carcere per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Per gli stessi motivi e per le medesime finalità l’autorizzazione può essere disposta dal Giudice quando ritiene di applicare le misure cautelari. […] E’ da riconoscere tuttavia che la norma risponde ad una effettiva necessità, tenuto conto che la collaborazione spesso non sfugge all’attento universo carcerario […]. Per altro trattasi di misura assolutamente temporanea ed adottata per ragioni di urgenza, destinata ad aver fine al momento dell’adozione del programma di protezione. […] Su questo ed altri specifici temi concernenti la protezione dei collaboratori di giustizia, ulteriore particolare normativa è contenuta in regolamento, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto col Ministro di Grazie e Giustizia in attuazione dell’art. 10 c.3° della legge 15.3.1991 n.82. […] Si afferma ivi che la problematica inerente alla protezione ed alla assistenza di coloro che collaborano con la giustizia assume connotazioni e rilevanza particolarmente pregnanti nel distretti della Corte di Appello di Palermo, epicentro operativo e logistico di Cosa Nostra, la cui generalizzata e pervasiva forza di intimidazione, alimentata da una impressionante e sistematica serie di omicidi ed atti di violenza, che hanno colpito nel tempo testimoni, collaboratori di giustizia e persone ad essi vicine (la c.d. strategia della terra bruciata), ha sin ora fortemente condizionato, con una dimensione di fenomeno di massa, la libertà di autodeterminazione dei cittadini, estranei alle organizzazioni criminali, nel denunciare e riferire all’autorità giudiziaria fatti a loro conoscenza ed ha altresì limitato il possibile incremento numerico dei casi di collaborazione dei c.d. pentiti.
Ne deriva che la predisposizione di un adeguato ed articolato sistema di protezione ed assistenza per coloro che collaborano con la giustizia si appalesa come uno degli snodi fondamentali per depotenziare la forza di intimidazione delle organizzazioni criminali ed incentivare il fenomeno della collaborazione, immunizzando l’esercizio della giurisdizione penale da illecite interferenze idonee a condizionare ed a gravemente stravolgere sia la fase della raccolta delle fonti di prova nel corso delle indagini preliminari sia la successiva fase di formazione dibattimentale delle prove. Ed è per altro evidente che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, fondato sulla oralità, il grado di effettività della tutela assicurata ai dichiaranti inciderà in modo determinante sulla efficacia della risposta giurisdizionale alla criminalità mafiosa. Quanto ai problemi inerenti alla fase di strutturazione ed organizzazione di detta tutela, occorre prendere in considerazione alcune fondamentali coordinate territoriali e temporali. Invero la limitata estensione territoriale del nostro paese non sembra consentire in molti casi un efficace occultamento dei dichiaranti, il quale, essendo destinato, come si vedrà, a protrarsi per lunghi periodi, deve coniugarsi con l’esigenza di garantire alle persone protette ed ai loro familiari di reinserirsi gradualmente in un ciclo normale di vita. […] Si appalesa dunque la stipulazione di convenzioni con i competenti organi degli Stati esteri di rifugio per la fluidificazione delle procedure di trasferimento e di permanenza all’estero dei dichiaranti e per la creazione di stabili strutture di collegamento, in modo da assicurare una pronta sistemazione ambientale, consona per altro, avuto riguardo ai cittadini estranei alle organizzazioni criminali, alle pregresse condizioni di vita. Se infatti si vuole veramente incentivare la collaborazione occorre evitare,  per quanto è possibile, di aggiungere all’elevato costo esistenziale dello sradicamento ambientale del luogo d’origine, anche l’ulteriore penalizzazione di una regressione delle passate condizioni generali di vita. E per quanto concerne i dichiaranti in stato di detenzione, va segnalata l’opportunità di prevedere, attraverso il ricorso a convenzioni internazionali, la possibilità della esecuzione della pena all’estero e di introdurre procedure semplificate ed accelerate per le rogatorie internazionali, in modo da evitare perniciosi ritardi nello svolgimento delle indagini e nella celebrazione dei dibattimenti. Quanto, poi, ai fattori temporali, va osservato che […] l’eliminazione dei dichiaranti e dei loro familiari rappresenta, per le organizzazioni criminali, una esigenza assoluta disancorata dai transitori sentimenti di vendetta dei singoli e funzionalmente preordinata, in una lucida visione strategica di lungo periodo, a ripristinare “l’ordine violato”, con un valore di deterrenza simbolica diretto alla generalità degli associati ed al mondo esterno […]. E sempre relativamente al fattore temporale ed alla sua refluenza sui programmi di protezione, altro rilevante profilo problematico appare il caso di esaminare, con riferimento alla disciplina processuale introdotta dal nuovo Codice di procedura penale. Il nuovo rito processuale, fondato sulla oralità e formazione delle prove in dibattimento, appare funzionale per l’accertamento di fattispecie di reato di tipo materialistico che si concretano in accadimenti materiali semplici all’interno di contesti criminali circoscritti […]. Nei processi concernenti il reato di cui all’art. 416 bis C.P., prima ancora di provare che l’imputato è un affiliato a Cosa Nostra, occorre dimostrare la stessa esistenza di Cosa Nostra, la sua complessa e sofisticata articolazione interna orizzontale e verticale. E tale complessità del tema di prova non riguarda, per altro, solo il reato di cui all’art. 416 bis C.P. ma molti fatti specifici e, prioritariamente, gli omicidi, commessi nell’ambito della attività dell’organizzazione. […]. La ricostruzione di tali scenari probatori, di tali complesse realtà criminali, è stata resa possibile in larga misura dai contributi conoscitivi apportati dai c.d. pentiti, le cui dichiarazioni, integrandosi reciprocamente e corroborate da elementi di riscontro estrinseci, hanno costituito nei processi celebrati col vecchio rito ed ancor più costituiranno nei processi che si celebreranno col nuovo, una imprescindibile fonte di prova dei “contesti”, cioè dei temi generali di prova nei quali poi si iscrivono quelli più strettamente attinenti al tema del singolo processo. Tali fonti di prova (i c.d. pentiti) appaiono destinate quindi ad una utilizzazione processuale interativa per una serie interminabile di indagini preliminari, di incidenti probatori e di dibattimenti. […] In tali processi sarà necessario poter contare sulla continua, reiterata e stabile partecipazione processuale dei collaboratori di giustizia, i quali saranno sottoposti all’usura psichica di un prolungato e pressoché ininterrotto esame incrociato. Delle suesposte esigenze occorrerà tener conto nella formulazione dei programmi di protezione ed assistenza. A tutti i dichiaranti dovrà esser garantito, sia pur in forma progressivamente attenuata, che le misure di protezione si proiettino in futuro oltre il termine di definizione dei procedimenti e sino a quando sussisteranno i motivi di pericolo. I cittadini devono avere la consapevole certezza che lo Stato si farà carico di garantire la loro sicurezza personale anche dopo che essi avranno esaurito il loro ruolo processuale. In caso contrario la perdurante o ricorrente conflittualità interna delle organizzazioni criminali non basterà più ad alimentare, da sola, la volontà di collaborazione dei potenziali pentiti, né prestigiosi ed accorti inquirenti costituiranno più garanzia di protezione per alcuno e la troppo pessimistica previsione da altri autorevolmente formulata, e ricordata all’inizio della presente conversazione, finirà per divenire, purtroppo, realtà.
Roma, C.S:M., 22 gennaio 1992

 
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