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Marcello, lo stalliere e le leggi "ad mafiam"
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Il Salvaladri-2

L’8 agosto 1995 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 332 “Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa”, figlia legittima del decreto Biondi, di cui recepisce tutto il meglio, anzi il peggio. Qui il Pg si limita a citare i comunicati dell’Ansa sull’iter della legge. L’8 settembre ‘94 il ministro della Giustizia, Alfredo Biondi di Forza Italia, sollecita un vertice di maggioranza sulla giustizia per elaborare “un testo unico ispirato ai medesimi principi che erano propri di quel ‘decreto’ la cui paternità ‘collegiale’ è stata da alcuni frettolosamente disconosciuta”. Il 16 settembre la forzista Tiziana Maiolo, presidente della commissione Giustizia della Camera, annuncia che la sua commissione sta esaminando una legge di riforma della custodia cautelare e insiste per il vertice di maggioranza. Il 19 settembre la stessa Maiolo, a capo di una delegazione in visita a San Vittore, dichiara: “Ormai non c’è più nessuno che lamenti tanto le condizioni di detenzione per questioni di salute o di igiene, ma solo per questioni di giustizia. Si lamentano per la custodia cautelare e il pessimo uso che ne ha fatto sinora gran parte della magistratura”. Ragion per cui si impegna “per l’abolizione dell’ergastolo” e per “l’annullamento dell’ordinanza di custodia se emessa in difetto dei requisiti minimi”. Il 28 settembre il comitato ristretto della commissione Giustizia approva la riforma della custodia cautelare, che dovrà poi essere approvata dalla commissione stessa: “Chiederò la sede legislativa – spiega la Maiolo - in modo da evitare l’aula e approvare il testo entro la prossima settimana”. Il 19 ottobre la Maiolo annuncia: “Il Parlamento sarà in grado nelle prossime settimane di approvare una legge che renderà più rigoroso il ricorso alla custodia cautelare e salvaguarderà le garanzie dei cittadini”. Ma il 27 ottobre il presidente della Camera Irene Pivetti decide per la sede redigente: l’aula si pronuncerà, ma solo per il voto finale, senza emendamenti”. Il 7 dicembre la commissione, riunita addirittura di notte, approva i primi 2 articoli della “riforma” e procede a tappe forzate fino al 20 dicembre, quando vengono approvati anche gli ultimi articoli (in tutto 22). L’Ansa annuncia che il testo “dovrà essere approvato dall’aula alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia”. Ma, a questo punto, accade l’imprevisto. La Lega Nord sfiducia il governo Berlusconi, che è costretto a dimettersi il 22 dicembre. Nel gennaio ’95 lo sostituisce il governo Dini, appoggiato da Sinistra e Lega Nord, con l’astensione di Forza Italia, An e Ccd. Avendo altro da fare – dalla fiducia al nuovo esecutivo alla manovra economica correttiva al Dpef - il Parlamento rinvia di qualche mese il Salvaladri-2, che sarà approvato solo ai primi di agosto, tra le proteste dei magistrati, soprattutto di quelli antimafia.

Ora, se già era difficile pensare che Cucuzza sapesse di suo che Dell’Utri aveva una casa a Como, è ancor più arduo immaginare che abbia ricostruito l’iter di una legge per poter calunniare il braccio destro del Cavaliere. Insomma, è piuttosto evidente che quelle cose le ha sapute da Mangano. E quelle cose collimano con i fatti. Ricorda Cucuzza: “Mangano mi raccontò che prima del Natale dell’84 (’94, ndr) si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia”. Come abbiamo appena visto, proprio nel dicembre ’94 la riforma della giustizia sembrava cosa fatta e sarebbe passata entro il gennaio ’95 se non fosse caduto il governo.

A questo punto - argomenta il Pg Gatto – occorre “accertare se le nuove norme fossero o no più favorevoli alla criminalità organizzata”. Il testo varato in quei giorni dal comitato ristretto della commissione Giustizia “teneva ferme le previsioni dell’art. 274 c.p.p., così abolendo la presunzione dell’esistenza di esigenze cautelari in materia di 416 bis, e in più introduceva un elemento di confusione e uno di ulteriore depotenziamento del contrasto al crimine organizzato, elementi che – nel prevedibile colossale contenzioso che si sarebbe instaurato – avrebbero potuto schiacciare l’apparato giudiziario”. L’elemento di confusione è un inciso: “salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”. Che, nella norma precedente, aveva un senso, in quanto l’indagato di mafia andava arrestato automaticamente, salvo elementi concreti che provassero l’inutilità delle manette; ma nella nuova norma, che impone al giudice di motivare la necessità di arrestare il mafioso, non ha senso chiedergli di motivare anche la necessità di non arrestarlo. L’elemento di “ulteriore depotenziamento derivava, invece, dalla previsione che le concretamente ravvisate esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con ‘misure meno gravi’ della custodia in carcere”, che prima invece era automatica fino a prova contraria. Non solo: per dimostrare il pericolo di inquinamento delle prove, non basta più l’esigenza di proteggere “le indagini”; ora si deve dimostrare che sono a rischio specifici “atti di indagine”, il che impone al magistrato “di svelare anticipatamente la pista seguita e comportato rischi, elevatissimi quando ci si muove nell’ambito della criminalità organizzata, per la salvaguardia dei testi e delle indagini: si pensi, per esempio, a un omicidio di mafia cui abbia casualmente assistito Tizio, riconosciuto dall’assassino e poi chiamato ad effettuare una ricognizione di persona”. Inoltre il Salvaladri-2 accorcia di gran lunga i termini di durata massima della custodia cautelare, cancellando la possibilità di sospenderli nei maxiprocessi di mafia, particolarmente lunghi e complessi: “Se approvato – osserva il Pg - avrebbe determinato, per il presente, la precoce scarcerazione di un cospicuo numero di mafiosi; per il futuro, una riduzione della durata del carcere preventivo”. Infine “l’articolo 22 uccideva, abolendolo, il neonato (era stato introdotto come misura d’urgenza antimafia con un decreto-legge del giugno 1992) reato di false informazioni al pm, con la conseguenza che l’omertà - linfa vitale di cui si nutre il crimine organizzato - non avrebbe potuto essere efficacemente perseguita dallo Stato”. Insomma, “a conclusione della disamina si può serenamente affermare che il nuovo assetto della custodia cautelare per i reati di criminalità organizzata era (ma per le organizzazioni criminali) più favorevole di quello vigente al momento degli asseriti colloqui e incontri in quel di Como tra Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri e che il detto di Cucuzza è stato, anche stavolta, documentalmente riscontrato”.


Mangano disse proprio così

Ultima questione: “verificare se Mangano abbia potuto mentire a Cucuzza o se Cucuzza lo abbia fatto innanzi al Tribunale”. Mangano millantò con Brusca, Bagarella e Cucuzza di aver incontrato Dell’Utri? “Ad escludere la tesi difensiva della millanteria di Mangano giovano non solo le argomentazioni del primo giudice, che ne ha posto in luce l’inverisimiglianza, ma anche altre, derivanti dalla collocazione degli incontri di Como nel 1994. Ammesso che Mangano abbia avuto notizia della ribellione di Maroni dai mezzi di informazione e l’abbia astutamente strumentalizzata per ingannare Brusca e Bagarella (quel Bagarella che lo aveva condannato a morte perché l’odiato Cancemi lo chiamava affettuosamente “sangue mio”; che lo avrebbe spellato vivo sol che avesse subodorato l’inganno; e alla cui presenza – come racconta Calvaruso – “tremava”), è da rilevare l’esistenza di elementi che segnalano anche una diversa fonte di conoscenza. Le cognizioni di Mangano sul ‘Salvaladri’ appaiono, infatti, munite di un tecnicismo e di una specificità (“Per quanto riguardava il 416bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416bis c’era stata una piccola modifica...Mi aveva detto Mangano che c’è stato un tentativo, non so da chi, a fare in questo decreto, dopo la firma di Moroni, Maroni come si chiama, di modificare così nascostamente un articolo che Cinà (Gaetano Cinà, il mafioso amico sia di Mangano sia di Dell’Utri, ndr) ci doveva favorire. Ma poi accortosi di questa situazione...”) estranei all’intervista televisiva di Maroni (alla quale si richiamavano anche i giornali della carta stampata) e legittimano la conclusione che egli solo ad altra fonte poteva attingerli. (…) A proposito di modifiche ‘piccole’ il pensiero corre subito a quell’inciso ‘piccolo’, di cui si è detto a proposito della sostituzione operata dal decreto Biondi (…) capace di stravolgere a vantaggio del crimine organizzato la disciplina della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa e per i reati mafia in genere. Sembra allo scrivente che ce ne sia abbastanza per concludere che Mangano non mentì a Cucuzza e che tale conclusione, già intrinsecamente valida, venga ulteriormente corroborata dalla sinergia dimostrativa derivante, oltre che dalle complessive risultanze processuali, specificamente dai riscontri sul tema sopra evidenziati: gli interessi in quel di Como dell’imputato e la sua possibilità di servirsi di un elicottero”.

Lo stesso vale per le confidenze fatte da Mangano a Cucuzza sul Salvaladri-2, atteso per il gennaio del 1995. “Se si esclude che qualcuno lo abbia interessatamente informato di una riforma che doveva ancora maturare e della sua progressione, non si comprenderebbe in qual modo egli abbia potuto conoscere che presso la commissione Giustizia della Camera era in gestazione quella legge, conoscere genericamente il suo contenuto (‘proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia’) e la data presunta del parto (‘promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia’), che solo per l’imprevisto accidente della caduta del governo Berlusconi fu procrastinato”. Mangano è un mafioso esperto in droga e bestiame, non un fine giurista o politologo. Osserva ancora il Pg Gatto, nella sua memoria suppletiva alla Corte d’appello che sta giudicando Dell’Utri: “Ora, salva la dimostrazione che Vittorio Mangano fosse accreditato presso l’agenzia Ansa ovvero altra agenzia giornalistica ovvero che nel suo ‘stallone’ di contrada Altarello, oltre ad allevare mucche e vitelli, tenesse un computer e tramite login, password e simili diavolerie si tenesse passo passo informato dell’iter dei lavori della Commissione e fosse in condizione di comprendere, per esempio, che anche stavolta il piccolo inciso ‘Fermo quanto previsto dagli articoli...’ era la chiave che sbarrava l’ingresso al carcere preventivo agli accoliti di Cosa Nostra - il tutto per fare il capomandamento cavandosi il gusto di ‘far fessi’ Brusca, Bagarella, Cucuzza e, con tutto il rispetto, anche il Tribunale - salva la dimostrazione di tutto ciò, resta fermo che le notizie gliele fornì il suo amico Marcello Dell’Utri, così come gli fornì quelle sul ‘Salvaladri’” numero 1.

Già, Dell’Utri. Nemmeno lui era disinteressato all’argomento, anzi: già da qualche mese era indagato per mafia a Palermo (dopo le rivelazioni del pentito Cancemi). E inoltre, “oltre a un interesse, per così dire, politico per quella evoluzione legislativa, coltivava anche un pressante interesse personale perché, sottoposto a quel tempo a procedimento penale a Torino per false fatturazioni di Publitalia, se fosse entrata per tempo in vigore quella riforma, avrebbe evitato l’arresto, che invece si verificò nel maggio del ’95”.



 
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