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Quali indagini senza intercettazioni?
Pagina 2

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di Antonio Ingroia
Rapine, furti in appartamento, scippi, sequestro di persona, spaccio di droga, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, bancarotta fraudolenta, associazione per delinquere, incendio, ricettazione, violenza sessuale …


...
sono solo alcuni dei reati ‘minori’ per i quali non sarà più possibile fare intercettazioni. Che rimarrebbero riservate solo a mafia e terrorismo. Ma anche questo, nei fatti, non sarà vero. Un magistrato, che ha lavorato con Falcone e Borsellino, spiega perché.

I magistrati, come si sa, hanno l’obbligo di applicare la legge. Tutte le leggi, anche quelle che non condividono, anche le leggi che non reputano giuste. Quindi, come è ovvio, i magistrati applicheranno anche la nuova legge sulle intercettazioni che, secondo quanto fa supporre il dibattito politico degli ultimi mesi, il governo Berlusconi farà presto approvare dal parlamento. Il fatto, però, che ogni magistrato abbia tale dovere non fa venir meno il diritto di esprimere il proprio punto di vista tecnico sugli effetti di tale legge, avendo anzi il dovere di informarne i cittadini e, su un piano di lealtà istituzionale, anche il parlamento che si appresta a vararla. Dovere che diventa ancora più urgente in presenza di un dibattito mediatico come quello in corso, letteralmente dominato da falsi slogan, luoghi comuni deformanti, fraintendimento e manipolazione dei dati. Per svelenire il dibattito, per portarlo fuori dall’arena dello scontro politico al
calor bianco e ricondurlo all’interno del recinto del confronto delle idee, occorre allora un’operazione preliminare: ristabilire la verità dei fatti.
Andiamo quindi con ordine, partendo dai fatti certi. Il primo fatto certo è che quando i magistrati dovranno applicare la nuova legge si ritroveranno nell’impossibilità di investigare mediante intercettazioni su fatti gravissimi. Qui ci ritroviamo a dover contrastare il primo slogan fuorviante, che ripete, invece, che il «taglio» non riguarderebbe in alcun modo gravi reati. Vediamo, allora, quali sono i reati per i quali sarà presto impossibile intercettare.
Rapine, furti in appartamento e scippi si possono ritenere reati non gravi? Certo, la restrizione non riguarda le rapine a mano armata (e ci mancherebbe…), ma stiamo pur sempre parlando di rapine e furti commessi da rapinatori, ladri e scippatori! Sarebbe questa la tolleranza zero verso la criminalità comune tanto propagandata?
Il sequestro di persona, seppur non a scopo di estorsione, non è forse un reato grave? È normale che non si potranno fare più intercettazioni per il sequestro della piccola Denise Pipitone e in casi analoghi? L’estorsione, seppur non aggravata, è forse un illecito bagatellare? E lo spaccio di droga? E il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione? Non sono forse reati tipici della criminalità organizzata? E poi: nel momento in cui si vuole usare il pugno di ferro con prostitute e clienti, perché preferire invece il guanto di velluto per gli sfruttatori? E la cosa è ancora più grave se si considera che prostitute e clienti li si individua facilmente per strada, e quindi non c’è bisogno delle intercettazioni, mentre i pesci grossi dello sfruttamento della prostituzione sono più difficilmente individuabili senza intercettazioni. Minori anche i reati economici, come la bancarotta fraudolenta? E c’è chi potrebbe mai definire violazione lieve l’associazione per delinquere, il ceppo originario da cui è nata l’associazione mafiosa? Definire reati minori questi e tutti gli altri illeciti esclusi dall’utilizzabilità delle intercettazioni (dall’incendio alla ricettazione, fino alla violenza sessuale, per citarne altri fra i più clamorosi) non sembra per nulla aderente alla realtà criminale del nostro paese, né corrispondente alla realtà tout court.
Ma – qualcuno replica – i delitti più gravi, i reati di mafia e terrorismo, come quelli di corruzione e concussione, sono comunque fatti salvi dalla mannaia della nuova legge. Anche qui, però, a ben vedere, le cose non stanno proprio così. Innanzitutto, bisogna vedere se la legge verrà approvata nel testo licenziato in giugno dal Consiglio dei ministri, e quindi senza i peggioramenti che talune anticipazioni del dibattito estivo fanno supporre, laddove si è preannunziata l’intenzione di non consentire più le intercettazioni nemmeno per corruzione e concussione, così sottraendo uno degli strumenti investigativi pressoché insostituibili per le indagini su questi reati.
In ogni caso, le cose sono tutt’altro che tranquillizzanti anche per i reati di criminalità organizzata. Come si è detto, infatti, non sarà più possibile intercettare gli indagati di associazione per delinquere. E l’associazione per delinquere, il reato previsto dall’art.416 del codice penale, non è forse anch’esso un delitto concernente le organizzazioni criminali, e quindi un reato di criminalità organizzata? Non è forse vero che proprio perciò, per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 416 bis (1982), si indagava e si condannava per associazione mafiosa utilizzando l’articolo 416? Non è stato proprio per questo motivo che per il reato commesso dal senatore Andreotti (associazione mafiosa fino al 1980) è stato riconosciuto applicabile l’articolo 416 e non il 416 bis, e perciò ritenuto prescritto per l’avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione? Non è per lo stesso motivo che il mafioso Vittorio Mangano è stato condannato per associazione mafiosa in forza dell’articolo 416 e non del 416 bis? Come si fa, dunque, a sostenere che i reati di criminalità organizzata sono esclusi dall’ambito di applicabilità della riforma, se invece sarà impossibile d’ora in poi intercettare per il reato di cui all’articolo 416 ? E c’è anche un’altra ragione che ha a che fare ancora più strettamente con i procedimenti di mafia. Chi ha una certa esperienza di questo tipo di indagini sa bene che non tutte nascono fin dall’inizio con l’etichetta di
mafiosità. Non sempre, insomma, le persone sottoposte a indagine sono fin dall’inizio indiziate di appartenenza alla mafia. Spesso, invece, emergono a loro carico notizie di reato concernenti la commissione di altri reati, tipici della mafia ma non necessariamente di mafia. Per fare un esempio, un estortore non è detto che sia mafioso, sicché capita spesso che l’indagine muova i suoi primi passi per il reato di estorsione e che solo successivamente emerga la trama associativa, che consente di ampliare l’inchiesta verso un vero e proprio processo di mafia. Ebbene, questo non potrà più accadere. Sarà facile attivare indagini sui «soliti noti», sui mafiosi accertati, magari tornati in libertà, sui quali si potrà avviare una
nuova indagine per 416 bis anche con intercettazioni, telefoniche ed ambientali. Assai più difficile sarà indagare sugli «insospettabili», su coloro i quali dovessero risultare, in una prima fase, indiziati della commissione di altri illeciti, reati-satellite dell’organizzazione mafiosa come l’estorsione.
In passato, in situazioni analoghe è spesso accaduto che siano emersi nuovi elementi di prova di mafiosità proprio dalle intercettazioni, che hanno così consentito l’acquisizione di indizi di appartenenza all’organizzazione mafiosa. Indagini del genere non potranno più ripetersi. Gli investigatori dovranno rinunciare a indagare a fondo sugli aspetti più inesplorati delle attività mafiose, sui mafiosi ancora non individuati. Viene da chiedersi se tale scelta di politica criminale sia coerente con la propagandata intenzione di fare le riforme che avrebbe voluto Giovanni Falcone. Chi ha lavorato con Falcone e Borsellino o ne è stato allievo sa bene quale fosse il loro metodo. Falcone, in particolare, specie negli ulti-
mi anni, non faceva che ripetere che bisognava cambiare metodo di indagine. Non ricercare subito grandi ricostruzioni associative, ma operare in modo più certosino, investigando sui singoli reati dell’organizzazione mafiosa, sulle sue attività criminali, e da lì, dal particolare, risalire all’universale, fino alla individuazione della trama associativa. Ebbene, per seguire il metodo Falcone le indagini di mafia non dovrebbero partire dall’ipotesi finale, l’associazione mafiosa, ma da più concrete ipotesi iniziali, dai reati-satellite. Ma procedere così diventerà presto impossibile. Rischio che si accentua anche per un altro motivo: l’impossibilitàdi utilizzare l’intercettazione per un reato diverso rispetto a quello per il
quale essa è stata autorizzata, pena la sua inutilizzabilità. Una incomunicabilità delle intercettazioni fra un procedimento e l’altro che rischia di determinare la conseguenza paradossale che non potrà essere processato chi confessa per telefono i reati commessi solo perché l’intercettazione è stata autorizzata per un altro reato! Ma se diventa impossibile applicare il metodo Falcone, si profila un rischio peggiore, e cioè che nella prassi investigativa e giudiziaria possano introdursi forme, anche inonsapevoli, di forzatura del valore probatorio dei dati disponibili all’inizio dell’inchiesta, una loro ipervalorizzazione per sostenere la sussistenza di indizi del reato più grave, l’unico intercettabile, e cioè il 416
bis. Proprio certi che, stretti fra un rischio del genere e quello di ampliare l’area di impunità della criminalità mafiosa per «insufficienza investigativa», ci si possa considerare più «sicuri»?



 
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