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Per la Sesta Sezione penale serve l’autorizzazione di un giudice, proprio come le intercettazioni o i tabulati

Avevamo già scritto della decisone della cassazione in merito all'ordine europeo di indagine: la Sesta Sezione penale aveva stabilito che l'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC (sempre più utilizzata dai narcotrafficanti internazionali) dovrà essere inquadrata in due disposizioni differenti.
La decisione era stata presa nell'ambito di una sentenza in cui era stata annullata la custodia cautelare a Bruno Iaria, accusato, si legge, "di avere fatto parte di un'associazione per delinquere, diretta da Bartolo Bruzzaniti, dedita al traffico illecito di sostanza stupefacente del tipo cocaina importata dall'estero, nonché per avere concorso nell'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, destinata in parte ad essere trasportata in Calabria".
Tuttavia la questione, come ha spiegato il 'Fatto Quotidiano', potrebbe avere una portata molto più vasta e incisiva.
Ma andiamo per ordine: alla base della decisone della Cassazione vi sarebbe la decisione della Consulta che ha dato ragione a Matteo Renzi per quanto riguarda il caso Open.
In sostanza per sequestrare i messaggi presenti sui telefonini criptati con sistemi come Sky Ecc, Encrochat o Blackberry, secondo la Sesta Sezione penale, occorre l’autorizzazione di un giudice, proprio come le intercettazioni o i tabulati.
Così le ordinanze di custodia cautelare per Bruno Iaria ma anche Indrit Kolgjokaj (presunto narcotrafficante albanese coinvolto nella maxi inchiesta Eureka) sono state annullate con rinvio: ora i Tribunali del Riesame (rispettivamente di Milano e Reggio Calabria) dovranno prendere una nuova decisione senza poter considerare i messaggi criptati presentati dai pm, a meno che questi ultimi non riescano a ripetere l’acquisizione passando dal gip.
Per la Cassazione le chat criptate sono sempre state “dati informativi documentali conservati all’estero (…) e non flusso comunicativo”; in altre parole si trattava di documenti sequestrabili dal pubblico ministero.
L'ultima pronuncia in tal senso risale al 27 giugno e proviene dalla Quarta sezione penale.
Il 2 novembre scorso invece vi è stata l’inversione completa: la Sesta Sezione penale della Suprema Corte deposita due sentenze che affermano il contrario: cioè che serve l'autorizzazione di un giudice terzo e che occorre procedere con un 'doppio binario'.
Cosa è accaduto tra queste due date?
Il deposito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Open il 27 luglio alla quale la Cassazione attribuisce una “rilevanza centrale”. Nel provvedimento della Consulta si legge che i messaggi scambiati con Renzi, sequestrati su dispositivi di terze persone, erano da considerare “corrispondenza” e non semplici documenti, perciò i pm non potevano prenderli senza l’autorizzazione del Senato. Ebbene, secondo la Cassazione quella pronuncia, per quanto emessa con riferimento alle immunità di un parlamentare, “possiede una valenza di carattere generale”: la Consulta infatti avrebbe “esteso alla libertà delle comunicazioni i criteri applicati per legittimare le limitazioni della libertà personale“, prevedendo per il sequestro di corrispondenza nei confronti di qualsiasi cittadino un “vaglio dell’autorità giurisdizionale...associato alla garanzia del contraddittorio”.
Inoltre, altro argomento usatosi per annullare le ordinanze di custodia cautelare dei due presunti narcos sarebbe stata la nuova legge sui tabulati telefonici per la quale dal 2021 non si possono più acquisire senza passare dal giudice. “Sarebbe davvero singolare – scrive la Suprema corte – ritenere che per l’acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico sia necessario un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice, mentre per compiere il sequestro di dati informatici riguardanti il contenuto delle comunicazioni oggetto di quel traffico sia sufficiente un provvedimento del pubblico ministero”.
La questione non è ancora chiusa. Dal momento che la Cassazione ha dato due interpretazioni differenti ci si dovrà rimettere alla pronuncia delle Sezioni unite, lo speciale collegio della Cassazione che interviene a sciogliere i contrasti interpretativi interni.
Se dovesse passare l'orientamento della sesta sezione le conseguenze sarebbero devastanti.

Foto © Imagoeconomica

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